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Titolo
LEGITTIMAZIONE ATTIVA CONSIGLIERE COMUNALE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lombardia, Sez. II, Sent. 04 dicembre 2009 n. 5287.
Riferimenti normativi:
- Art. 78 D. Lgs. 267/2000
Testo
Il consigliere comunale, nella sua qualità di componente dellâorgano, non è legittimato ad impugnare un provvedimento emesso dal consiglio del quale fa parte, qualora lâimpugnativa fosse proposta esclusivamente a tutela del principio di legalità dellâazione amministrativa.
Non è ammissibile, infatti, per difetto di legittimazione attiva, un ricorso proposto dal consigliere avverso una deliberazione consiliare, quando il motivo del gravame riguardi la lesione del dovere di astensione di altro consigliere il quale si trovi in conflitto dâinteresse con quanto deliberato e nonostante ciò abbia partecipato alla discussione ed alla votazione.
La violazione del dovere di astensione esprime vizio intrinseco al deliberato comunale pertanto non deducibile dal consigliere, il quale, in virtù della sua posizione, può solo far valere vizi procedimentali i quali abbiano leso le sue aspettative.
Eâ presupposto in ogni processo amministrativo, lâaccertamento dellâinteresse a ricorrere il quale presuppone la verifica della lesione concreta ed immediata che dal provvedimento impugnato derivi alla sfera giuridica dellâinteressato.
Ne consegue che i consiglieri comunali non sono legittimati ad impugnare provvedimenti consiliari per far accertare la lesione dellâinteresse al buon andamento, poiché occorre una verifica analitica dellâincidenza del provvedimento impugnato e dei vizi sulle posizioni giuridiche degli interessati per individuare il collegamento con lâesercizio del mandato.
La legittimazione attiva dei consiglieri che agiscano a tutela della loro qualifica è circoscritta alle ipotesi nella quali denuncino lesioni alla propria sfera giuridica o posizione allâinterno dellâorgano od ente, rilevando, in questo caso, tutti quegli atti che incidono direttamente sul diritto allâufficio dei medesimi e quindi su un diritto riferito alla persona che ricopre la carica pubblica.
L'impugnativa di deliberazioni e atti degli organi del Comune è da ritenere ammessa di regola solo laddove siano state incise le funzioni e le prerogative di consigliere e del connesso "munus" come nel caso di irritualità della convocazione dell'organo, violazione dell'ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio, situazioni tutte in cui si realizza la violazione della loro posizione pubblica.
In altri termini, la violazione del dovere di astensione costituisce vizio intrinseco del provvedimento comunale non deducibile dal consigliere legittimato a denunciare i soli vizi del procedimento i quali abbiano leso le sue prerogative.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
martedì 15 dicembre 2009
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