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Indici della Rassegna

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Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
INDENNITA’ DI ESPROPRIO E DICHIARAZIONE
AI FINI I.C.I.

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 23051 del 30.10.209.

La sentenza mira ad armonizzare il valore valutabile ai fini dell’indennità di esproprio a quello accertato ai fini ICI, in una prospettiva che consente,comunque, di correlare l’indennità spettante all’espropriato al valore del bene di sua proprietà, in modo da rendere effettivo il suo diritto ad ottenere un serio ristoro anche in caso di evasione parziale conseguente a dichiarazione infedele.
Tutto ciò comporta che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007, il D.Lgs n. 504 del 1992 art.16, deve essere interpretato nel senso che “in caso di espropriazione di area fabbricabile e qualora il valore dichiarato ai fini ICI risulti inferiore all’indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, l’indennità di espropriazione stessa, in tal modo determinata con provvedimento amministrativo o con pronuncia giurisdizionale in seguito ad opposizione alla stima, non possa essere concretamente erogata se non dopo la regolarizzazione della posizione tributaria dell’espropriato che – attraverso la rettifica del valore indicato nella dichiarazione, a seguito di accertamento del comune o su iniziativa del contribuente, e la liquidazione dell’imposta dovuta, con interessi e relative sanzioni – determini l’avvio del recupero dell’imposta medesima”.

AUTORIZZAZIONE PER L’ABBATTIMENTO DI UN ALBERO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana, Sez. III, Sent. 04 dicembre 2009 n. 2970.

E’ illegittimo, per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, il diniego di rilascio di un’autorizzazione all’abbattimento di un albero (nella specie, si trattava di un leccio), richiesta da alcuni proprietari per poter effettuare lavori di manutenzione e di messa in sicurezza di un immobile e di una strada confinante, siti nelle vicinanze dell’albero stesso, nel caso in cui detto diniego sia fondato esclusivamente su generiche ragioni di tutela dell’ambiente, senza che la P.A. abbia preventivamente ed adeguatamente valutato né il contesto boschivo nel quale si inserisce la pianta da abbattere, né gli altri profili addotti dai richiedenti.

PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tribunale di Pisa, Sent. 02 dicembre 2009 n. 455.

Le procedure di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni pubbliche, di cui agli artt. 1, comma 558 della L. n. 296 del 2006 e 3 comma 94 della L. n. 244 del 2007, costituiscono una modalità di accesso ai pubblici impieghi di tipo non concorsuale, ma caratterizzata dalla trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine (ovvero di collaborazione coordinata e continuativa) in essere tra le amministrazioni e lavoratori aventi determinati requisiti soggettivi. Ne consegue che le controversie relative a tali procedure, dovendo qualificarsi “controversie concernenti l’assunzione” alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, ricadono, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 165 del 2001, nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Autore
Data
martedì 15 dicembre 2009
 
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