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Indici della Rassegna

Titolo
DIVIETO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Veneto, Sez. II, Sentenza 18 dicembre 2009 n. 3635. Riferimenti Normativi: - Art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42..
Testo
Il divieto di rilascio formale di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (ex art. 146, comma 10, lett. c, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) e la sanzione alternativa tra la demolizione dell'opera ed il pagamento di un'indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito (art. 167, d.lgs. citato) sono istituti profondamente diversi. Ed invero, la possibilità per la P.A. di optare per la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione non è configurabile come una sorta di autorizzazione postuma implicita, presupponendo comunque l'accertamento di una violazione rispetto al valore paesaggistico, sia pure di consistenza tale da non imporre la demolizione dell'opera.
L'art. 146, comma 10, lett. c) del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (nel testo originario, prima delle modifiche introdotte nel 2006), il quale prevede il divieto di rilascio di una autorizzazione paesaggistica in sanatoria, costituisce norma a regime e pertanto esso non era applicabile nel periodo transitorio. E’ pertanto illegittimo il provvedimento con il quale una Soprintendenza ha annullato una autorizzazione paesaggistica in sanatoria facendo riferimento all’art. 146, comma 1o, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004, nel caso in cui l’autorizzazione stessa sia stata rilasciata nel periodo transitorio previsto dal predetto d.lgs.
Il Collegio, tuttavia, non ignora l’esistenza di un orientamento che ha sostenuto l’immediata applicazione dell’art. 146 del d. lgs. n.42 del 2004 sull’assunto che la norma sulla disciplina transitoria avrebbe contenuto meramente procedurale e, dunque, non spiegherebbe alcuna interferenza sui profili sostanziali e sulla connotazione dell’autorizzazione quale provvedimento necessariamente anteriore alla realizzazione dell’opera.
Non è questo, però, l’orientamento seguito dal Collegio il quale ritiene di aderire a diverso e più recente indirizzo giurisprudenziale, il quale ha chiarito che l'art. 146 cit. (nel testo originario prima delle modifiche introdotte nel 2006) "costituisce norma a regime, non applicabile nel periodo transitorio".
Infatti, l'art. 159 dello stesso decreto legislativo, nel disciplinare il regime transitorio, subordinava l'entrata in vigore della disciplina dettata dall'art. 146 all'approvazione dei piani paesistici ai sensi dell'art. 156 e al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.
Sulla base di tali considerazioni, il provvedimento della Sovrintendenza è illegittimo nella parte in cui assume a proprio giustificativo la violazione dell' art. 146 del d. lgs. n. 42 del 2004 sull’erroneo presupposto della immediata applicabilità della disposizione.

Autore
del Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 31 dicembre 2009
 
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