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Indici della Rassegna

Titolo
ILLEGITTIMITA’ DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: GIURISDIZIONE
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 10 dicembre 2009 n. 7744.
Testo
Nessuna novità della sentenza in merito alla scissione della giurisdizione tra ordinaria ed amministrativa attinente all’azione avverso la pubblica amministrazione per l’illegittimità del procedimento espropriativo.
Riprendendo anche il disposto della Corte regolatrice (Sez. Un., 9 luglio 2009, n. 16093) il Supremo Consesso conferma la devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva delle controversie attinenti l’illegittimità del procedimento di occupazione e trasformazione di un bene derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità laddove il procedimento non risulti concluso tempestivamente con l’emanazione dell’atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi.
Il ristoro discendente da mere condotte illecite, invece, (occupazione di aree non comprese nell'originario progetto dell'opera pubblica) costituisce un’ipotesi di risarcimento da comportamento materiale ingiusto, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario (Consiglio di stato, sez. IV, 20 luglio 2009, n. 4571 il quale richiama anche: Cass. civ., sez. un., 20 marzo 2008, n. 7442);
L’azione risarcitoria va ricondotta nell’ambito della disposizione di cui all’art. 2043 del c.c con conseguente determinazione del termine prescrizionale quinquennale, termine che inizia a decorrere a far data dalla trasformazione irreversibile del fondo per la realizzazione dell’opera pubblica, ossia dal momento in cui l'opera venga a delinearsi nei suoi connotati definitivi e nella sue previste caratteristiche, impedendo il ripristino del bene nella situazione quo ante. Nel caso di realizzazione di strade, l’irreversibile trasformazione non va datata con l'inizio nè con l'ultimazione dei lavori, ma si colloca in un momento intermedio ossia quando l'opera è definitivamente connotata.
E’ possibile la retrocessione parziale se parte dei fondi espropriati non è stata trasformata e la P.A. non ha interesse al suo uso, ma si necessita di dichiarazione espressa della volontà di non utilizzarli per gli scopi cui l'espropriazione era finalizzata. Secondo il recente orientamento la tutela risarcitoria patrimoniale è evento sussidiario rispetto alla tutela restitutoria, tutela che va considerata percorribile solo quando quella restitutoria non possa essere conseguita con successo secondo il principio di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione).
Ben distinto invece è il caso in cui la dichiarazione manchi del tutto, venendo allora in rilievo un mero comportamento per vie di fatto in nessun modo e nemmeno mediatamente funzionalizzato all'esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo.
D’altra parte, anche la Corte di Cassazione distingue fra risarcimento del danno per occupazione espropriativa, dal risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima "ab origine" a causa della mancanza di dichiarazione di pubblica utilità.
Risponde la P.A. dell’illecito amministrativo in cui si è incorsi anche se l’attività espropriativa sia stata delegata a soggetto terzo Se è vero che si verifica una scissione fra il soggetto cui l'opera pubblica spetti ed il soggetto cui, essendo stati appunto trasferiti i poteri, sono da addebitare i danni derivanti da una situazione illecita, è vero anche che sussiste la responsabilità solidale della P.A. delegante nel caso in cui essa sia rimasta sostanzialmente inerte, senza esercitare adeguati controlli sull'attività del delegato o del concessionario, atteso che tale comportamento omissivo è sufficiente ad integrare una corresponsabilità della P.A. a mente dei principi generali in tema di illecito e di compartecipazione nella causalità dell'evento (artt. 2043 e 2055 c.c.).
Autore
dell’avv. Maria Teresa Stringola
Data
giovedì 31 dicembre 2009
 
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