Indici della Rassegna
Titolo
APPALTI: ESCLUSIONE DALLA GARA E IRROGAZIONE DI SANZIONI ACCESSORIE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, Sez. I, Sentenza 21.12.2009 n. 3699.
Riferimenti Normativi:
- D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163.
Testo
Deve ritenersi che, nel caso di esclusione di una ditta da una gara di appalto, lâirrogazione delle sanzioni accessorie dell'escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione allâAutorità di Vigilanza sia legittima solo nel caso di irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui allâart. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e non anche con riguardo a quelle relative ai requisiti di ordine generale ex art. 38 dello stesso d.lgs.; infatti, l'ipotesi di carenza dei requisiti di carattere generale, regolata dall'art. 38 del citato d.lgs., che prevede in tal caso solo l'esclusione del concorrente dalla gara è cosa assai diversa da quella relativa al mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, disciplinata dall'art. 48 del medesimo d.lgs., che riconnette a tale circostanza non solo l'esclusione del concorrente dalla gara, ma anche l'escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Con la sentenza in rassegna, il T.A.R. Piemonte ha affermato il suindicato principio, per i seguenti motivi:
a) in primo luogo, lâopinione contraria trascura la circostanza che lâart. 48 del D. Lgs 163/2006, dedicato ai procedimento e sanzioni, si applica limitatamente ai soli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;
b) non può farsi ricorso alla disciplina dellâart. 75, comma 6, del D. Lgs 163/2006, prevista per la mancata stipula del contratto, la quale fa riferimento ad una fase diversa del procedimento (quella, appunto, della stipula del contratto); nel momento in cui si afferma che lâart. 48 è di stretta interpretazione e, dunque, non soltanto non ammette lâinterpretazione analogica, ma nemmeno quella estensiva, in quanto contenente norme sanzionatorie, non è poi possibile utilizzare in via interpretativa il predetto art. 75 per allargare le maglie delle sanzioni applicabili ai partecipanti alle gare dâappalto;
c) non può ricavarsi, nel nostro ordinamento, una sanzione sulla base dellâesercizio dei poteri istruttori dellâAutorità di Vigilanza, organizzati dalla stessa Autorità in via generale attraverso le proprie determinazioni; infatti, nel nostro ordinamento vige un principio di legalità e di riserva di legge, ricavabile dallâart. 23 della Costituzione, in relazione al sistema sanzionatorio; per il suo effetto una sanzione decisa e disposta in via generale dallâAutorità di settore, senza alcuna base legislativa che assegni in modo espresso tale potere sanzionatorio alla medesima, deve ritenersi illegittima;
Pertanto, deve essere ribadito il principio secondo cui lâirrogazione della triplice sanzione (esclusione dalla gara; escussione della cauzione provvisoria; segnalazione allâautorità di vigilanza) si riferisce alle sole irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui allâart. 48 del d. lgs. n. 163 del 2006, e non anche a quelle relative ai requisiti di ordine generale ex art. 38, sanzionabili solo con lâesclusione dalla gara.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 31 dicembre 2009
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