Indici della Rassegna
Titolo
ACCESSO AGLI ATTI RISERVATI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 10 dicembre 2009 n. 7725.
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990.
Testo
Lâart. 24 al punto 6) della L. 241/1990, come novellato dalla L. 15/2005 conferisce al Governo di individuare, con regolamento, i documenti amministrativi sottratti allâaccesso.
Lâintroduzione della disposizione regolamentare va ad elencare particolarmente gli atti, limitandosi a precisare quelli non accessibili in rapporto alla loro individuazione tipologica prevista dal richiamato articolo.
Così operando, lâelencazione redatta dalla pubblica amministrazione è coerente con la normativa vigente e legittima il diniego di accesso di tutti quegli atti qualificati come riservati soggetti alle norme generali in materia di tutela del segreto.
In questo modo il legislatore ed il successivo regolamento vanno a contemperare lâesigenza tra il pregiudizio derivante dallâostensione degli atti ed il contrapposto interesse privato allâaccesso.
Qualora la pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto a livello normativo sia di primo grado che di rango regolamentare, sottragga alcuni documenti alla conoscenza del richiedente, il provvedimento di diniego allâaccesso risulta essere legittimo.
Il diritto dâaccesso riguarda, altresì, esclusivamente quegli atti in possesso, esistenti e tenuti dalla pubblica amministrazione; la richiesta non può che riguardare questi documenti, non potendosi riferire a quelli dei quali il soggetto intenda provare lâesistenza semplicemente affermando che essi sono stati formati e quindi presenti presso lâente.
La richiesta, infatti, può riguardare documenti correlati con la prova dellâesistenza di notizie riferibili allâinteresse del quale lâistante è titolare, altrimenti argomentando, lâiniziativa risulterebbe come uno strumento di controllo dellâattività amministrativa.
Non possono richiedersi documenti in base a semplici presunzioni logiche senza alcun riscontro ovvero riferendosi a fatti conosciuti da terzi.
Lâesigenza, comunque, è sempre quella di contemperare le pretese del privato con quelle pubbliche, non potendo essere negato al soggetto lâesercizio di un suo diritto; per questo il richiedente potrebbe fornire elementi ed argomenti circa lâesistenza di atti cui chiede lâaccesso.
In questo caso, qualora la pubblica amministrazione non fornisse la prova dellâinesistenza dei documenti richiesti, il giudice ordina lâaccesso, eventualmente nominando un commissario ad acta, per la ricerca degli atti limitatamente a quelli dei quali lâinteressato afferma lâesistenza presso lâente.
Allâinterno di questo ambito operativo, il richiedente è legittimato a far valere il proprio diritto presso la pubblica amministrazione, la quale, da parte sua è nel diritto di negare lâaccesso nei confronti di quegli atti qualora la disposizione legislativa ne permetta il diniego e comunque lâoggetto della richiesta non può che riguardare documenti presenti nella disponibilità dellâEnte.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
giovedì 31 dicembre 2009
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