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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI RISERVATI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 10 dicembre 2009 n. 7725. Riferimenti normativi: - L. 241/1990.
Testo
L’art. 24 al punto 6) della L. 241/1990, come novellato dalla L. 15/2005 conferisce al Governo di individuare, con regolamento, i documenti amministrativi sottratti all’accesso.
L’introduzione della disposizione regolamentare va ad elencare particolarmente gli atti, limitandosi a precisare quelli non accessibili in rapporto alla loro individuazione tipologica prevista dal richiamato articolo.
Così operando, l’elencazione redatta dalla pubblica amministrazione è coerente con la normativa vigente e legittima il diniego di accesso di tutti quegli atti qualificati come riservati soggetti alle norme generali in materia di tutela del segreto.
In questo modo il legislatore ed il successivo regolamento vanno a contemperare l’esigenza tra il pregiudizio derivante dall’ostensione degli atti ed il contrapposto interesse privato all’accesso.
Qualora la pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto a livello normativo sia di primo grado che di rango regolamentare, sottragga alcuni documenti alla conoscenza del richiedente, il provvedimento di diniego all’accesso risulta essere legittimo.
Il diritto d’accesso riguarda, altresì, esclusivamente quegli atti in possesso, esistenti e tenuti dalla pubblica amministrazione; la richiesta non può che riguardare questi documenti, non potendosi riferire a quelli dei quali il soggetto intenda provare l’esistenza semplicemente affermando che essi sono stati formati e quindi presenti presso l’ente.
La richiesta, infatti, può riguardare documenti correlati con la prova dell’esistenza di notizie riferibili all’interesse del quale l’istante è titolare, altrimenti argomentando, l’iniziativa risulterebbe come uno strumento di controllo dell’attività amministrativa.
Non possono richiedersi documenti in base a semplici presunzioni logiche senza alcun riscontro ovvero riferendosi a fatti conosciuti da terzi.
L’esigenza, comunque, è sempre quella di contemperare le pretese del privato con quelle pubbliche, non potendo essere negato al soggetto l’esercizio di un suo diritto; per questo il richiedente potrebbe fornire elementi ed argomenti circa l’esistenza di atti cui chiede l’accesso.
In questo caso, qualora la pubblica amministrazione non fornisse la prova dell’inesistenza dei documenti richiesti, il giudice ordina l’accesso, eventualmente nominando un commissario ad acta, per la ricerca degli atti limitatamente a quelli dei quali l’interessato afferma l’esistenza presso l’ente.
All’interno di questo ambito operativo, il richiedente è legittimato a far valere il proprio diritto presso la pubblica amministrazione, la quale, da parte sua è nel diritto di negare l’accesso nei confronti di quegli atti qualora la disposizione legislativa ne permetta il diniego e comunque l’oggetto della richiesta non può che riguardare documenti presenti nella disponibilità dell’Ente.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
giovedì 31 dicembre 2009
 
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