Indici della Rassegna
Titolo
INCARICHI E CONSULENZE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Centrale, controllo delib. n. 20 del 27/11/2009.
Riferimenti normativi:
- D.L. n. 78 del 2009;
â L. n. 102 del 2009.
Testo
Lâart. 17 comma 30 del d. l. n. 78/2009,convertito nella L. 102/2009, ha introdotto un controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in riferimento agli atti e provvedimenti di incarichi e consulenze provenienti dalle amministrazioni statali.
Questo tipo di controllo non è applicabile ai provvedimenti provenienti dagli enti territoriali, poiché, la Costituzione espressamente pone gli enti locali sul medesimo piano dello stato e, pertanto, gli atti con i quali si conferiscono incarichi se provenienti da regioni o enti locali non sono in alcun modo assoggettabili a controllo a livello centralizzato.
Il legislatore infatti, se da un lato ha allargato il controllo preventivo di legittimità estendendolo agli incarichi di studi e consulenza, dallâaltro non ha individuato il soggetto pubblico passivo, rimanendo in questo modo aperto il problema se la norma possa essere riferita a tutti gli organi rientrante nella dizione di pubblica amministrazione in base alla normativa cui al d. lgs. 165/2001.
Lâintervento della corte dei conti è chiarificatore sotto questo aspetto; infatti, dal punto di vista soggettivo, e cioè delle amministrazioni i cui atti sono sottoposti a verifica, la Sezione ha affermato che il nuovo controllo riguarda tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle non facenti parte delle strutture dirette dello Stato, con esclusione, alla stregua di una interpretazione âcostituzionalmente orientataâ della norma, delle regioni e degli altri enti locali territoriali.
Lâintento del legislatore era quello di non far rientrare gli enti locali tra i soggetti cui applicare la norma e questo intendimento è reso palese dalla circostanza che la normativa non è stata anticipata da quelle consultazioni regionali indispensabili qualora la disciplina riguardi aspetti che involgono le autonomie locali.
Lâassenza di qualsiasi consultazione, secondo la Sezione, è emblematico della condizione che non vi era alcuna intenzione normativa di effettuare interventi su aspetti di competenza delle autonomie locali.
Qualsiasi controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali ad opera dello Stato sarebbe costituzionalmente illegittimo; un controllo degli atti regionali e degli enti locali uscirebbe dalla competenza statale avendo, questa ultima, come prerogativa quella di predisporre i principi fondamentali, rimanendo la materiale prospettiva della verifica in capo alle regioni ed enti locali.
Lâimportanza di questo pronunciamento della Sezione centrale del controllo della Corte dei Conti è riconducile al fatto di essere il primo intervento interpretativo della disciplina introdotta dal decreto legge n. 78/2009 e convertito nella L. 102/2009.
La chiarezza del principio introdotto sgombera il campo da ogni ipotesi di illegittimità della norma, limitando lâintervento di controllo preventivo a quegli atti di incarichi e consulenze che esulano dalla competenza regionale e degli enti locali.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
giovedì 31 dicembre 2009
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