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Indici della Rassegna

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Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
NOTIFICA DELL’APPELLO MEDIANTE
IL SERVIZIO POSTALE

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. 22 dicembre 2009 n. 8627.

Deve essere dichiarato inammissibile un ricorso in appello nel caso in cui l’appellante non abbia depositato in giudizio l’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto, notificato tramite il servizio postale. Infatti, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; pertanto, in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.


GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 24 dicembre 2009 n. 7809.
Il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice, esso provenga; d'altra parte l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non rende di per sé inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto al Giudice amministrativo. Anche per le sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento di somme di danaro da parte del Giudice ordinario, il soggetto interessato può scegliere tra l'esecuzione forzata secondo le norme del codice di rito e l'esecuzione in sede amministrativa ex art. 27, n. 4 del R..D. 26 giugno 1924, n. 1054.

NOMINA AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ PUBBLICHE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Campania, Napoli, Sez. I, Sent. 23 dicembre 2009 n. 9341..
La nomina degli amministratori di società a capitale pubblico ad opera dell’ente locale è potere esercitato non già nella veste di P.A., ma quale socio al pari del privato. Il detto potere opera secondo le disposizioni del diritto privato, imponendosi la qualificazione della relativa posizione giuridica in termini di diritto soggettivo. E’ confermato, conseguentemente, l’orientamento (già espresso dallo stesso giudice con sentenza n. 1184 del 2008 e n. 2252 del 2008) secondo cui il potere di nomina degli amministratori di società a capitale pubblico deve intendersi attribuito agli enti pubblici nella loro qualità di soci.

POTERE DEL GIUDICE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 18 dicembre 2009 n. 8399.

L’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità deve essere effettuato dalla medesima Amministrazione di appartenenza in base a criteri di discrezionalità tecnica a cui corrispondono interessi legittimi e non diritti soggettivi dei privati destinatari dell’accertamento stesso. Gli interessi legittimi non sono soggetti a prescrizione, ma persistono in correlazione alla potestà di provvedere dell’Amministrazione sia prima della conclusione del procedimento, con riconoscimento di strumenti partecipativi e sollecitatori, sia dopo la conclusione del procedimento stesso, con possibile esercizio dell’azione di annullamento.
La dipendenza da causa di servizio delle infermità è atto provvedimentale di natura discrezionale soggetto ai limiti oggettivi dell’opinabilità e relatività di ogni valutazione scientifica. Al giudice non è consentito sostituirsi alla Amministrazione ma ciò non comporta che gli sia impedito l’esame della valutazione discrezionale, secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell’istruttoria potendo estendere l’indagine anche all’esatta valutazione del fatto.
Ne consegue, in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, che al Giudice non può essere impedita la valutazione, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, dell’eventuale erroneità dell’apprezzamento dell’Amministrazione, ove tale erroneità sia in concreto valutabile.
Autore
Data
giovedì 31 dicembre 2009
 
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