Indici della Rassegna
Titolo
Per insallare gli autovelox non occorre alcuna autorizzazione dell'ente proprietario della strada
Argomento
Codice della Strada
Abstract
(Corte di cassazione, sez. I, sent. 19 marzo 2004, n. 5558)
Testo
L'affermazione secondo cui l'attività di rilevazione degli illeciti amministrativi deve essere preventivamente autorizzata da parte degli enti proprietari delle strade - con conseguente installazione di cartelli stradali indicanti l'esistenza di tale autorizzazione - è priva di fondamento giuridico.
L'accertamento degli illeciti investe un'attività amministrativa che rientra a pieno titolo fra i c.d. servizi di polizia stradale, stabiliti dall'art. 11 C.d.S. In merito, vengono ricompresi sia la prevenzione, sia l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (1° comma, lett. a)).
Gli enti proprietari delle strade non hanno il potere di concedere, agli organi deputati al servizio di polizia stradale (di cui all'elenco dell'art. 12 C.d.S.) il permesso di svolgere le attività stabilite dall'art. 11.
Queste, infatti, sono indefettibili e devono essere svolte con le necessarie qualificazioni professionali (art. 12, comma 3) e le limitazioni territoriali che solo la legge stabilisce. (art. 11, comma 3, e art. 12, comma 3, lett. b - f).
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 21 maggio 2004
Valuta questa Pagina stampa