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Indici della Rassegna

Titolo
SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI CONDOMINIALI
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 29 dicembre 2009 n. 8934. Riferimenti Normativi: - Art. 21 legge n. 1034 del 1971; - Art. 1127 c.
Testo
In linea generale deve escludersi che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un ricorso avverso una concessione edilizia, la prova della piena conoscenza della concessione stessa possa essere tratta dalla semplice notizia dell’inizio dei lavori, assumendo invece rilievo la percezione dell’ultimazione degli stessi. In ogni caso, la prova della conoscenza piena, in un momento anteriore a quello di ultimazione dei lavori, tale da implicare la conseguenza della tardività del ricorso ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, va fornita da colui che avanza la relativa eccezione (nella specie è stato escluso che tale prova potesse essere desunta da un telegramma, in quanto la diffida in esso contenuta non recava alcun riferimento alla concessione di cui, anzi, si contestava la mancata esibizione).
I condomini di un edificio, tramite l’amministratore del condominio debitamente autorizzato con apposita delibera assembleare, sono legittimati ad impugnare una concessione edilizia che autorizza la sopraelevazione dell’edificio, atteso che la sopraelevazione di un edificio condominiale implica l’alterazione complessiva della struttura, in modo da incidere fatalmente anche sull’assetto delle parti comuni dell’edifico.
L’indennità di sopraelevazione, di cui all’art. 1127 cod. civ., è dovuta, quale diretta conseguenza della realizzazione del nuovo piano, in qualunque ipotesi di costruzione oltre l’ultimo piano, indipendentemente dall’entità dell’innalzamento stesso; ciò che rileva, in vero, ai fini dell’obbligo di corrispondere detta indennità, è che vi sia stato un aumento della superficie e della volumetria, a prescindere dal fatto che esso dipenda o meno dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato.
Quel che rileva, ai fini dell’applicazione in un senso (diritto a sopraelevare) e nell’altro (obbligo di corresponsione dell’indennità) dell’art. 1127 c.c., è la maggiore utilizzazione dell’area sulla quale sorge l’edificio, implicante che, rimanendo sempre lo stesso il valore del suolo (dividendo), con l’aumento del numero dei piani od, in ogni caso, dei volumi utilizzati (divisore), necessariamente diminuisce il valore di ogni quota relativa a piano o porzione di piano (quoziente), onde l’indennità dovuta da colui che sopraeleva agli altri condomini ha propriamente lo scopo di ristabilire la situazione economica precedente, mediante la prestazione dell’equivalente pecuniario della frazione di valore perduta, per effetto della sopralevazione, da ogni singola quota relativa a piano o porzione.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
venerdì 15 gennaio 2010
 
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