Indici della Rassegna
Titolo
PARERI LEGALI E ACCESSO AGLI ATTI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Liguria, Sez. II, Sent. 17 dicembre 2009, n. 3782
Riferimenti normativi:
- L. 241/1990
Testo
I pareri resi da legali ovvero da professionisti in rapporto di consulenza con lâamministrazione, risultano tutelati da segreto e pertanto sottratti allâaccesso.
La ratio di questa particolare assistenza è rintracciabile nellâesigenza di evitare la divulgazione di elementi sui quali si può basare la difesa dellâEnte.
La sua sottrazione è quindi legata non alla natura propria dellâatto, quanto piuttosto alla funzione di costituire presupposto in una fase, quale quella contenziosa o precontenziosa, in cui si elaborano le strategie a tutela dellâorgano.
In considerazione di questo aspetto, non rientrano in una simile categoria, quei pareri resi allâinterno di un apposito iter procedimentale nel quale lâatto non è altro che un elemento che si inserisce nellâattività rivolta allâemissione del provvedimento amministrativo.
Il parere quando esprime un passaggio logico in vista dellâatto finale, qualificandosi come uno di quelli che concorre alla definizione del procedimento amministrativo, non è sottratto, per questa sua funzione, allâaccesso.
Rientrando nellâiter procedimentale ed innestandosi nel provvedimento, i pareri possono essere oggetto di richiesta di visione ed estrazione copie ad opera dellâinteressato; risultando, contrariamente, coperti da segreto quando attengono alle tesi in un procedimento giurisdizionale.
Lâelemento centrale per comprendere questo differente modo di considerare il parere, è nellâidea che il segreto non costituisce lâemblema dellâassoluta riservatezza dellâattività dellâEnte, ma si pone in quelle eventualità nelle quali lâobiettivo è quello di tutelare interessi altri rispetto a quelli amministrativi.
Lâintroduzione di un regolamento che, in applicazione della L. 241/1990, vada a sottrarre i pareri legali, nellâottica sopra identificata, dallâaccesso, non fa altro che corrispondere allâidea del legislatore nel contemperare le esigenze del richiedente con quelle dellâEnte, prevalendo queste ultime quando il rifiuto allâistanza è sorretto dal particolare compito che quel parere assume.
Legittimamente lâorgano pubblico può quindi rifiutare lâaccesso agli atti qualora la richiesta riguardi pareri emessi dal legale sia esso interno o esterno e contenga elementi che, in considerazione del momento nella quale la richiesta è proposta, possono far individuare la linea difensiva dellâEnte uscendo dal procedimento amministrativo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 15 gennaio 2010
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