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Indici della Rassegna

Titolo
PARERI LEGALI E ACCESSO AGLI ATTI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Liguria, Sez. II, Sent. 17 dicembre 2009, n. 3782 Riferimenti normativi: - L. 241/1990
Testo
I pareri resi da legali ovvero da professionisti in rapporto di consulenza con l’amministrazione, risultano tutelati da segreto e pertanto sottratti all’accesso.
La ratio di questa particolare assistenza è rintracciabile nell’esigenza di evitare la divulgazione di elementi sui quali si può basare la difesa dell’Ente.
La sua sottrazione è quindi legata non alla natura propria dell’atto, quanto piuttosto alla funzione di costituire presupposto in una fase, quale quella contenziosa o precontenziosa, in cui si elaborano le strategie a tutela dell’organo.
In considerazione di questo aspetto, non rientrano in una simile categoria, quei pareri resi all’interno di un apposito iter procedimentale nel quale l’atto non è altro che un elemento che si inserisce nell’attività rivolta all’emissione del provvedimento amministrativo.
Il parere quando esprime un passaggio logico in vista dell’atto finale, qualificandosi come uno di quelli che concorre alla definizione del procedimento amministrativo, non è sottratto, per questa sua funzione, all’accesso.

Rientrando nell’iter procedimentale ed innestandosi nel provvedimento, i pareri possono essere oggetto di richiesta di visione ed estrazione copie ad opera dell’interessato; risultando, contrariamente, coperti da segreto quando attengono alle tesi in un procedimento giurisdizionale.
L’elemento centrale per comprendere questo differente modo di considerare il parere, è nell’idea che il segreto non costituisce l’emblema dell’assoluta riservatezza dell’attività dell’Ente, ma si pone in quelle eventualità nelle quali l’obiettivo è quello di tutelare interessi altri rispetto a quelli amministrativi.
L’introduzione di un regolamento che, in applicazione della L. 241/1990, vada a sottrarre i pareri legali, nell’ottica sopra identificata, dall’accesso, non fa altro che corrispondere all’idea del legislatore nel contemperare le esigenze del richiedente con quelle dell’Ente, prevalendo queste ultime quando il rifiuto all’istanza è sorretto dal particolare compito che quel parere assume.
Legittimamente l’organo pubblico può quindi rifiutare l’accesso agli atti qualora la richiesta riguardi pareri emessi dal legale sia esso interno o esterno e contenga elementi che, in considerazione del momento nella quale la richiesta è proposta, possono far individuare la linea difensiva dell’Ente uscendo dal procedimento amministrativo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 15 gennaio 2010
 
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