Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
RIFIUTI RESPONSABILITA’ DEL SINDACO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Campania, Sent. 12 novembre 2009 n. 1492 Riferimenti normativi: - L. 296/2006
Testo
La L. 296/2006 ha individuato la percentuale di raccolta differenziata da effettuare sul territorio nazionale, determinando altresì, con successiva regolamentazione, un piano delle misure necessarie per la raccolta medesima.
Dalla normativa vigente risulta l’obbligo per i comuni di attivarsi per dare piena applicazione all’assunto legislativo evidenziando, in caso di comportamento omissivo, una ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente che si esprime in un danno patrimoniale, economicamente riconducile in un comportamento colposo o doloso oltre che nel nesso di casualità tra l’ azione e l’evento.
Il comportamento antigiuridico si esprime nella condotta omissiva, in primo luogo del sindaco del comune, il quale ha violato gli obblighi di servizio in considerazione del suo ruolo nell’apparato amministrativo dell’ente poiché, essendo il primo cittadino, l’organo responsabile dell’amministrazione comunale, egli sovrintende ai servizi ed alla esecuzione degli atti ponendo in essere, in primo luogo, le funzioni conferite dalla legge, statuto e regolamenti.
In riferimento alla questione rifiuti, per l’adempimento dell’obbligo di garantire il servizio di raccolta differenziata ed il raggiungimento dei minimi percentuali, è richiesta la massima attivazione immediata delle funzioni sindacali, soprattutto nell’emanazione delle ordinanze per l’istituzione ed i termini per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata e per rendere dovuto il conferimento.
L’assenza di qualsiasi attività in tal senso fa riconoscere in capo all’amministratore una responsabilità certamente sotto il profilo economico.
Il danno provocato per l’ente è individuabile innanzitutto nell’ingiustificato maggior costo a titolo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, cui si aggiunge l’ assenza del guadagno conseguente alla mancata cessione del materiale recuperato.
A queste due voci se ne unisce una eventuale terza riconducibile al collasso del piano integrato dei rifiuti e costi emergenziali, cui l’assenza della raccolta differenziata senz’altro concorre.
Questi elementi di danno debbono essere addebitati agli amministratori ed in primo luogo al sindaco, che, con il comportamento negligente, nulla ha fatto per avviare seriamente la raccolta.
In base a questa ricostruzione, la corte dei conti Campania ritiene configurabile una responsabilità contabile in capo al sindaco il quale non adempiendo a quanto previsto dalla legge, ha creato un danno alle casse dell’ente quantificabile in base alle voci sopra riportate.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 15 gennaio 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa