Indici della Rassegna
Titolo
RIFIUTI
RESPONSABILITAâ DEL SINDACO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Campania, Sent. 12 novembre 2009 n. 1492
Riferimenti normativi:
- L. 296/2006
Testo
La L. 296/2006 ha individuato la percentuale di raccolta differenziata da effettuare sul territorio nazionale, determinando altresì, con successiva regolamentazione, un piano delle misure necessarie per la raccolta medesima.
Dalla normativa vigente risulta lâobbligo per i comuni di attivarsi per dare piena applicazione allâassunto legislativo evidenziando, in caso di comportamento omissivo, una ipotesi di responsabilità amministrativa dellâente che si esprime in un danno patrimoniale, economicamente riconducile in un comportamento colposo o doloso oltre che nel nesso di casualità tra lâ azione e lâevento.
Il comportamento antigiuridico si esprime nella condotta omissiva, in primo luogo del sindaco del comune, il quale ha violato gli obblighi di servizio in considerazione del suo ruolo nellâapparato amministrativo dellâente poiché, essendo il primo cittadino, lâorgano responsabile dellâamministrazione comunale, egli sovrintende ai servizi ed alla esecuzione degli atti ponendo in essere, in primo luogo, le funzioni conferite dalla legge, statuto e regolamenti.
In riferimento alla questione rifiuti, per lâadempimento dellâobbligo di garantire il servizio di raccolta differenziata ed il raggiungimento dei minimi percentuali, è richiesta la massima attivazione immediata delle funzioni sindacali, soprattutto nellâemanazione delle ordinanze per lâistituzione ed i termini per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata e per rendere dovuto il conferimento.
Lâassenza di qualsiasi attività in tal senso fa riconoscere in capo allâamministratore una responsabilità certamente sotto il profilo economico.
Il danno provocato per lâente è individuabile innanzitutto nellâingiustificato maggior costo a titolo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, cui si aggiunge lâ assenza del guadagno conseguente alla mancata cessione del materiale recuperato.
A queste due voci se ne unisce una eventuale terza riconducibile al collasso del piano integrato dei rifiuti e costi emergenziali, cui lâassenza della raccolta differenziata senzâaltro concorre.
Questi elementi di danno debbono essere addebitati agli amministratori ed in primo luogo al sindaco, che, con il comportamento negligente, nulla ha fatto per avviare seriamente la raccolta.
In base a questa ricostruzione, la corte dei conti Campania ritiene configurabile una responsabilità contabile in capo al sindaco il quale non adempiendo a quanto previsto dalla legge, ha creato un danno alle casse dellâente quantificabile in base alle voci sopra riportate.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 15 gennaio 2010
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