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Indici della Rassegna

Titolo
RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 18 dicembre 2009 n. 8387
Testo
Il titolare di un esercizio commerciale avanzava istanza per il rinnovo della concessione di suolo pubblico rilasciatagli da oltre 26 anni per l’esposizione della merce del proprio esercizio relativamente a determinate aree. Una porzione di dette aree era stata oggetto di istanza volta all’ottenimento di una nuova concessione da parte di altro commerciante, titolare di altro esercizio sito nella stessa via. L’Amministrazione ha ritenuto di accogliere la prima istanza nel rilievo di una priorità, in linea di massima, delle domande di rinnovo rispetto alle domande di nuova occupazione. Il TAR ha ritenuto non prevista in senso assoluto una tale priorità e necessaria, invece, una valutazione comparativa di tutte le domande riguardanti i medesimi spazi, in linea con i principi di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990.
Ai sensi del regolamento comunale è da ritenersi che per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il rinnovo sia la regola e l’eccezione sia l’accordare preferenza ad una nuova domanda, sicché solo in quest’ultimo caso debba essere fornita motivazione, peraltro basata non su una diversa valutazione dell’interesse pubblico, ma sulle necessità ed esigenze degli altri richiedenti secondo principi di logica e congruità in rapporto col prevalente interesse pubblico.
Ora, se può condividersi l’argomentazione del TAR secondo cui in tal modo non si prevede un priorità "assoluta" delle domande di rinnovo, è però evidente che la norma, lungi dal prescrivere in ogni caso una puntuale comparazione tra le posizioni dei plurimi richiedenti, accorda senz’altro al rinnovo una preferenza; pertanto, solo ove il funzionario responsabile ritenga di ravvisare elementi che gli consentano di orientarsi diversamente avrà, sentita la "Civica Amministrazione", l’obbligo di procedere ad una valutazione comparativa dei contrapposti interessi (privati), sottostanti le rispettive necessità ed esigenze, e dell’interesse pubblico, applicando a tale valutazione gli enunciati principi di equità e proporzionalità. In altri termini, pur non essendo il rinnovo strettamente vincolato, l’esercizio – necessariamente motivato - della classica discrezionalità amministrativa è ricollegato dalla norma alla sola ipotesi di una "diversa valutazione" dell’affermata "priorità" delle domande di rinnovo rispetto alle richieste di nuova occupazione.
Oltretutto, nella specie il ricorrente aveva chiesto per la medesima area il rinnovo della concessione accodatagli per ben 26 anni ed era, per ciò stesso, da considerarsi titolare di una consolidata posizione di legittimo affidamento; posizione che, essa e non già l’altra, non altrettanto qualificata, non poteva essere disattesa se non attraverso un analitico ed articolato percorso motivazionale.
In conclusione, assorbiti i profili di censura non trattati e tenuto conto che l’annullamento è stato pronunciato solo per la ragione anzidetta, l’appello va accolto e, conseguentemente, la sentenza appellata dev’essere riformata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado. Tuttavia, nella peculiarità della vicenda si ravvisano elementi affinché possa essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 15 gennaio 2010
 
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