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Indici della Rassegna

Titolo
ECCEZIONE DI CARENZA DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI ACCERTATORI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: -Corte di Cassazione, Sez. II, sent. 24 dicembre 2009, n. 27325
Testo
L’Ente sprovvisto del servizio di vigilanza può incaricare il vigile urbano di un Comune vicino ad effettuare l’accertamento per eccesso di velocità; non difettando tale misura punitiva per mancanza della preventiva comunicazione alla prefettura.
La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione II, sent. 24.12.2009 n. 27325).
La seconda Sezione della Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso, promosso dal proprietario di un autoveicolo, avverso la pronuncia del Giudice di Pace, il quale aveva rigettato l’opposizione dell’automobilista contro il provvedimento con cui al medesimo era stato ingiunto il pagamento, in via solidale con il conducente trasgressore, di una somma, a titolo di sanzione amministrativa, per avere violato l’art. 142 co° 8, del codice della strada (eccesso di velocità) infrazione accertata a mezzo apparecchiatura elettronica autovelox.
Tale statuizione si conforma al principio ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “ in linea generale la segnaletica stradale contenente divieti e obblighi inerenti alla circolazione dei veicoli deve ritenersi comunque obbligatoria per tutti gli utenti della strada- anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento impositivo- in ragione di una regola di normale prudenza atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida nel convincimento del rispetto degli altri dei segnali esistenti, sia pure con l’obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generali delle possibili violazioni altrui. Non sembra in vero ammissibile che un automobilista possa infrangere la prescrizione segnalata solo in ragione di una reale o supposta illegittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale.” ( Cass., n. 8660 del 2006, Cass. n. 16884 del 2007)
LA NORMATIVA
L’art. 142 comma 8 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. G.U. 18 maggio 1992, n. 114
“ Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.”
Il contenuto della Sentenza in esame:
. Nel caso di violazione dell’art. 142 del D.L.vo. 30 aprile 1992 n. 285, anche se la multa non è accertata dalla polizia locale, non si può eccepire l’illegittimità del provvedimento sul presupposto della mancanza di competenza amministrativa degli organi accertatori, in quanto agenti al di fuori del territorio di appartenenza.;
. al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso le medesime operano alle dipendenze dell’autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio;
. la possibilità di attivare servizi associati di polizia locale, già prevista dalla legge 65/1986, è ora specificamente ammessa dalla legge regionale.
Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
venerdì 15 gennaio 2010
 
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