Indici della Rassegna
Titolo
IN SEDE DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE,
Eâ LEGITTIMO RICHIEDERE ALLA DITTA OFFERENTE DI PRODURRE I CONTRATTI STIPULATI CON I SUOI FORNITORI
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 19 gennaio 2010 n. 188
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Riferimenti normativi
- Articolo 87 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163
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Testo
Nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa ed elaborati dalla giurisprudenza, il giudizio di anomalia dellâofferta è finalizzato a garantire un equilibrio tra la convenienza della pubblica amministrazione ad affidare lâappalto al prezzo più basso e lâesigenza di evitare lâesecuzione del contratto con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato.
In particolare il sub procedimento di verifica dellâanomalia non tende a selezionare lâofferta che è più conveniente per la stazione appaltante, dovendosi ritenere che la ratio cui è preordinato lâindicato meccanismo di controllo consiste, invece, nellâassicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale.
Ne deriva che la stazione appaltante può svolgere ogni approfondimento istruttorio circa la congruità dellâofferta e lâadeguatezza delle giustificazione rese.
Anche sulla scorta di quanto previsto dalla disposizione di cui allâarticolo 87 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 che, a titolo esemplificatico indica le diverse voci che possono costituire oggetto di valutazione, la p.a. può liberamente avvalersi di tutti gli elementi necessari per raggiungere un convincimento sicuro in ordine allâaffidabilità dellâofferta potenzialmente anomala, prescindendo anche dalle diverse valutazioni dellâimpresa.
Nel rispetto di detti principi il giudice amministrativo ha pertanto ritenuto legittima la richiesta della commissione di gara, in sede di verifica dellâofferta risultata anomalmente bassa, di prendere visione delle condizioni contrattuali praticate allâofferente dai suoi fornitori.
Si è correttamente ritenuto infatti che in presenza di un prezzo offerto particolarmente basso, ciò può dipendere, se non si è in presenza di un produttore, esclusivamente dal prezzo e dalle altre condizioni di acquisto del prodotto stesso, praticate allâofferente.
Ne è valsa ad escludere la fondatezza e la legittimità della richiesta, lâeccezione formulata dalla partecipante in merito ad un ipotetico diniego dei fornitori alla divulgazione di dati relativi alle proprie relazioni commerciali.
Dovendo lâamministrazione valutare la complessiva affidabilità dellâofferta, è inevitabile che, al fine di verificare se i prezzi bassi offerti siano effettivamente praticabili in tutto lâarco temporale della fornitura, deve prendere visione delle condizioni contrattuali applicate alla partecipante dai suoi fornitori e/o addirittura dei rapporti tra questi ultimi ed i sub fornitori, oltre che delle modalità di approvvigionamento del prodotto stesso sul mercato.
Uniformandosi a consolidata giurisprudenza sul punto, il giudice amministrativo adito, ha ribadito che la verifica dellâanomalia dellâofferta è espressione di una potestà tecnico-discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità se non per aspetti di manifesta illogicità , insufficiente motivazione ovvero errore di fatto.
Autore
dellâAvv. Francesca Manili
Data
domenica 31 gennaio 2010
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