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Indici della Rassegna

Titolo
LE AZIONI PER RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez VI, sent. 11 gennaio 2010 n. 20
Testo
1 – Principio generale ribadito, per quanto di necessità, è che le sentenze di primo grado sono soggette all’esecuzione ancorché non passate in giudicato e quindi non ancora oggetto di ottemperanza.
L’esecuzione deve comunque garantire la reversibilità della situazione, atteso che all’esito dell’eventuale riforma non possa essere impedita l’effettività del giudicato. A ciò aggiungasi che l’ente pubblico deve attuare il pronunciamento entro tempi ragionevoli e la tempestività va rapportata al fatto specifico. Laddove la parte vincitrice abbia notificato diffida, l’esecuzione va valutata come tempestiva se è posta in essere nei trenta giorni ( in ossequio al disposto e dell’art. 90 del R.D. 642/1907 che dell’art 2 della legge 241/1990).
2 - Nell’ipotesi di annullamento dell’aggiudicazione il contratto va immediatamente rimosso procedendo alla pronta sostituzione dell’aggiudicatario, provvedendo nelle more dell’assunzione degli atti e della effettiva sostituzione dell’aggiudicatario, a sospendere cautelativamente i lavori assumendo misure conservative ed inibitorie.
Incorre in responsabilità per mancata stipula la pubblica amministrazione che artatamente frappone inutili ostacoli alla surrogazione; il detto comportamento parzialmente soprassessorio va qualificata come inosservanza di obblighi derivanti da giudicato (e quindi contrattuale derivando, però, la fonte da giudicato) e non responsabilità precontrattuale.
La risarcibilità va rapportata sia all’interesse positivo, che a quello negativo da provarsi ad opera della parte che ne vanta il titolo fornendo prova rigorosa anche se indiziaria ma secondo elementi “gravi, precisi concordanti” ; la CTU non è mezzo di prova autonomo, ma un mezzo per valutare le prove fornite dalle parti.
Chi subentra nel contratto in fase di esecuzione in forza di annullamento giurisdizionale ha interesse a titolo per subentrare secondo le condizioni della gara originaria, ma non può vantare alcun maggiore vantaggio rispetto a quanto avrebbe ottenuto se si fosse proceduto all’aggiudicazione immediata nei suoi confronti.
Sicchè l’impresa non può pretendere un aggiornamento di prezzi in carenza di contratto.
3 – Per la quantificazione del danno dovrà procedersi nel ricnoscere solo la perdita di chance ma con precisa allegazione dei fatti e dati oggettivi. Il danno da mancata aggiudicazione va ristorato nei limiti delle spese sostenute per le trattative per la stipula del contratto
Secondo il Supremo Consesso no accede al principio della determinazione del mancato utili nel 10% dell’importo della gara, ma reputa – riprendendo recenti proprie pronunce –più appropriato ceh il danno sia rapportato all’utile effettivo desumibile dalla stesa offerta che la parte ricorrente (risultata vittoriosa nel giudizio) abbia proposto in sede di gara.

Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 31 gennaio 2010
 
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