Indici della Rassegna
Titolo
D.I.A.: comunicazione dell'avvio del procedimento
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Puglia, sez. II, sent. 8 maggio 2004, n. 2800)
Testo
Con la sentenza in esame, i Giudici amministrativi hanno ravvisato la necessità della comunicazione dellâavvio del procedimento amministrativo di revoca o annullamento del provvedimento tacito, precedentemente formatosi.
Nel caso di specie il privato aveva inoltrato allâamministrazione competente lâistanza attestante i requisiti e i presupposti per lâinizio dellâattività edilizia.
Lâamministrazione, nel suo successivo intervento, finalizzato alla verifica di tutti gli elementi, dovrà tener conto di particolari cautele soprattutto quando sia trascorso il termine di 20 gg.,
previsto dallâart. 4 L. 493/1993 e successive modificazioni.
Il privato è, del resto, legittimato ad iniziare unâattività tramite la presentazione della denuncia, nelle ipotesi in cui il rilascio dellâatto di assenso dipenda da accertamento, privo della discrezionalità , in ordine alla presenza dei soli presupposti e dei requisiti di legge.
Nel caso in cui sia decorso il termine previsto dalla norma per lâaccertamento dellâamministrazione, questâultima dovrà intervenire in autotutela sul provvedimento, tacitamente formatosi con la presentazione della d.i.a., dando il dovuto avviso dellâinizio del procedimento di revoca o annullamento.
Alla luce delle suesposte deduzioni, il Tar Puglia ha, quindi, annullato il provvedimento con cui il Comune di Crispiano aveva revocato il provvedimento tacito formatosi, medio tempore, per omessa comunicazione dellâavvio del procedimento amministrativo ex art 7 L. 241/90.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 21 maggio 2004
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