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Indici della Rassegna

Titolo
D.I.A.: comunicazione dell'avvio del procedimento
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Puglia, sez. II, sent. 8 maggio 2004, n. 2800)
Testo

Con la sentenza in esame, i Giudici amministrativi hanno ravvisato la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo di revoca o annullamento del provvedimento tacito, precedentemente formatosi.

Nel caso di specie il privato aveva inoltrato all’amministrazione competente l’istanza attestante i requisiti e i presupposti per l’inizio dell’attività edilizia.

L’amministrazione, nel suo successivo intervento, finalizzato alla verifica di tutti gli elementi, dovrà tener conto di particolari cautele soprattutto quando sia trascorso il termine di 20 gg.,
previsto dall’art. 4 L. 493/1993 e successive modificazioni.

Il privato è, del resto, legittimato ad iniziare un’attività tramite la presentazione della denuncia, nelle ipotesi in cui il rilascio dell’atto di assenso dipenda da accertamento, privo della discrezionalità, in ordine alla presenza dei soli presupposti e dei requisiti di legge.

Nel caso in cui sia decorso il termine previsto dalla norma per l’accertamento dell’amministrazione, quest’ultima dovrà intervenire in autotutela sul provvedimento, tacitamente formatosi con la presentazione della d.i.a., dando il dovuto avviso dell’inizio del procedimento di revoca o annullamento.

Alla luce delle suesposte deduzioni, il Tar Puglia ha, quindi, annullato il provvedimento con cui il Comune di Crispiano aveva revocato il provvedimento tacito formatosi, medio tempore, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex art 7 L. 241/90.
Autore
Dott. Paolo Felice
Data
venerdì 21 maggio 2004
 
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