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Indici della Rassegna

Titolo
VALUTAZIONE NUMERICA DELLE PROVE IN CONCORSO PUBBLICO COMPOSIZIONE COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITÀ
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, sent. 22 gennaio 2010, n. 740
Testo
Pur dopo l’intervento … per il giudice territoriale permane corretto l’orientamento secondo cui la valutazione meramente numerica, in carenza di indicazione del percorso logico seguito ovvero di motivazioni estese a corredo dell’indicato voto, delle prove concorsuali è pienamente legittimo atteso che con riferimento alle prove orali la votazione rende palese la valutazione resa dalla commissione.
Secondo la costante giurisprudenza della Sezione V del Consiglio di Stato 5227/2009 e 6872/2009 la valutazione delle prove nei concorsi tramite impiego del punteggio numerico a fungere da motivazione va risolta, non in astratto, ma in concreto. E’ perciò insufficiente il punteggio numerico nel caso in cui non siano determinati i criteri di valutazione ovvero sia prevista e non impugnata la norma del regolamento che limita al numero la valutazione L’assunta illegittimità non ha pregio in presenza di elementi motivazionali, sia pure sintetici, sul contenuto delle prove che hanno integrato e chiarito la valenza dei giudizi e i motivi del punteggio, esternando sufficientemente le ragioni dell'apprezzamento espresso con l'indicazione numerica.
Non può essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico solo se si debba procedere alla comparazione dei giudizi tra i candidati.
Infatti, non sempre è necessario che l’interessato conosca gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione reputi che il candidato sia eventualmente incorso, atteso che nella fattispecie era da valutare la capacità di comunicazione linguistica (prova di lingua estera) sì da potere avere contezza dell’introduzione sul territorio di soggetto in grado di garantire la informazione.
La detta valutazione oltre che rispondere al principio di economicità e sinteticità, assicura, infatti, la necessaria chiarezza, pubblicità e graduazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione.
Nè può riconoscersi o delegarsi alla commissione l’esercizio di una funzione didattica che, a mezzo di interventi correttivi, sia finalizzata ad evitare il ripetersi di errori e ad infondere le necessarie rettifiche a garanzia della integrità della preparazione.
2 - La sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, implicanti le conseguenti manifestazioni di giudizio, non sono idonee ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea (e comunque opportuna in casi di vicinanza come quella di commissioni composte da soggetti che hanno lavorato insieme ai concorrenti in ambiti connessi al posto messo a concorso) astensione di cui al capoverso dell'art. 51 c.p.c.
Il costante orientamento giurisprudenziale è nel senso di escludere che si ravvisino ipotesi d'incompatibilità alle funzioni di componente di una commissione di concorso per la conoscenza personale del candidato o per la collaborazione nei rapporti accademici. Neppure la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, è elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari.

Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 31 gennaio 2010
 
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