Indici della Rassegna
Titolo
IMPUGNABILITAâ DELLâATTO AMMINISTRATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 13 gennaio 2010 n. 50
Testo
Il quesito sottoposto al Consiglio di Stato concerne la possibilità di impugnare lâatto amministrativo con il quale si adottino provvedimenti di eliminazione o di limitazione del piano regolatore. Nella specie lâavvenuta approvazione del PRG non esclude la sussistenza dellâinteresse per i consequenziali effetti potenzialmente risarcitori per i danni eventualmente medio tempore verificatisi e la considerazione vale anche per il caso di adozione di atti pianificatori nuovi e sostitutivi dei precedenti.
LA SOLUZIONE ACCOLTA DAL CONSIGLIO DI STATO
(CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, SENT. 13.01.10 N. 50).
Il Collegio ritiene che la variante non pone alcun rapporto che permetta di evidenziare il trasferimento di volumetrie residenziali già previste in zona agricola verso quella interessata dagli interventi di recupero e situata in altro ambito. Inoltre, lâapplicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale il piano regolatore deve interessare tutto il territorio comunale, impone la realizzazione dei necessari standard proprio al fine di rendere più armonioso il completamento delle zone gravate dagli insediamenti presi in considerazione, utilizzando a tale scopo le volumetrie residue indicate dal provvedimento .
Per le sopra esposte considerazioni, lâappello va respinto con conseguente conferma della impugnata sentenza.
Il contenuto della Sentenza in esame:
. La delibera di adozione del piano regolatore generale può formare oggetto di immediata impugnazione quando ad essa consegua la eliminazione o la limitazione dello jus aedificandi, ovvero delle prescrizioni vincolistiche;
. ciò non costituisce un onere ma una semplice facoltà con la conseguenza che il suo mancato esercizio non comporta alcuna preclusione circa lâimpugnazione della successiva approvazione del piano;
. il piano regolatore è infatti un atto complesso, composto da due atti distinti, lâatto di adozione e lâatto di approvazione, con la conseguenza che la mancata impugnazione del secondo non comporta necessariamente cessazione di interesse al ricorso presentato contro il primo, a meno che lâapprovazione non comporti modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate.
Autore
Dott.ssa Mercedes Peroni
Data
domenica 31 gennaio 2010
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