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Indici della Rassegna

Titolo
RIPARTIZIONE POTERI SINDACO - PREFETTO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, Sent. 15 gennaio 2009, n. 19 Riferimenti normativi: - D. P. R. 267/2000-
Testo
L’art. 17 costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di riunirsi, con la possibilità , per il questore, come prevede il testo unico pubblica sicurezza, di vietarle per ragioni di ordine pubblico o sanità pubblica.
In riferimento a ciò, si rende necessario fissare criteri per orientare le decisioni dei questori e prefetti allo scopo di porre divieti o limitare l’accesso delle manifestazioni in particolari aree.
Per questo scopo il ministero dell’interno ha emanato una direttiva con cui ha invitato i prefetti a fissare le regole per sottrarre alcune aree alle manifestazioni, prevedere sia forme di garanzia per eventuali danni, che indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni medesime e tutte tali determinazioni si esprimeranno in un apposito provvedimento prefettizio.
A questo quadro regolamentare si aggiunge l’art. 54 t.u.e.l. il quale conferisce ai sindaci, nella loro veste di ufficiali del governo, di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza, competenza arricchita dagli ulteriori poteri attribuitigli in materia di prevenzione e repressione di alcuni reati quali ad es. quelli di spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamenti al patrimonio pubblico ecc….

Poiché il diritto di riunirsi trova il suo fondamento nella costituzione, la possibilità di introdurre deroghe e/o limitazioni non può che essere intesa in senso restrittivo.
La medesima direttiva del ministero espressamente riconosce come il diritto costituzionalmente garantito di manifestare in luogo pubblico è espressione basilare della vita democratica e pertanto ogni limitazione per ragioni di sicurezza o per difendere diritti pariordianti deve essere considerata eccezionale.
Questa eccezionalità deve essere così intesa sia sotto l’aspetto tipologico in riferimento alle ragioni che possono portare a questa limitazione, sia sotto l’aspetto soggettivo, ovvero dei soggetti che introducono queste restrizioni.
Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, la direttiva del ministero fa riferimento esclusivamente ai prefetti e poiché queste disposizioni non possono che essere interpretate restrittivamente, emerge l’esclusiva competenza prefettizia ad assumere provvedimenti per regolamentare le manifestazioni in luogo pubblico.
Qualora un sindaco regolamenti con proprio provvedimento le riunioni in luogo pubblico, l’atto è illegittimo per incompetenza, non rientrando queste funzioni tra quelle ad esso conferite, nemmeno sotto la veste di ufficiale del governo i cui poteri sono esclusivamente quelli indicati tassativamente dal legislatore.
L’insieme della regolamentazione in materia fa, quindi, affermare in modo assoluto che il provvedimento del sindaco che disciplina o limita le riunioni in luogo aperto al pubblico, risulta annullabile per incompetenza funzionale.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 31 gennaio 2010
 
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