Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
CODICE DELLA STRADA ANCHE GLI INVALIDI DEVONO PAGARE SE PARCHEGGIANO NELLE STRISCE BLU
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione , sent. 5 ottobre 2009, n. 21271
Testo
Un cittadiono proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento della violazione dell’art. 157 C.d.S.

L’opponente sosteneva che, essendo disabile e avendo esposto lo speciale contrassegno per gli invalidi, non doveva pagare alcunchè nonostante avesse oarcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.

Il Giudice di Pace adito rigettava l’opposizione sostenendo che le persona invalidi non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento.

Il cittadino proponeva quindi ricorso per Cassazione sostenendo la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, ritenendo che per l’autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all’art. 12 D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili – ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 503/96 - la sosta è gratuita.

La Cassazione, con la sentenza in epigrafe ha ritenuto infondato il ricorso atteso che le argomentazioni sostenute dal ricorrente nopn trovano conforto in nessuna prescrizione normativa ma solamente in circolari della pubblica amministrazione che non hanno valore di norme di diritto.

Sostengono i giudici inoltre che gli artt. 188, comma 3, C.d.S. e 11, comma 1 D.P.R. n. 503/96 prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente.
L’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art. 4, comma 4, lett. d) C.d.S. (per il quale l’ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli).

Né ha fondamento invocare l’esigenza di favorire la mobilità delle persona disabili. Dalla gratuità, infatti, della sosta deriverebbe un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità del posto dove sostare. Sicchè anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 503/98 non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 31 gennaio 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa