Indici della Rassegna
Titolo
CODICE DELLA STRADA
ANCHE GLI INVALIDI DEVONO PAGARE SE PARCHEGGIANO NELLE STRISCE BLU
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione , sent. 5 ottobre 2009, n. 21271
Testo
Un cittadiono proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento della violazione dellâart. 157 C.d.S.
Lâopponente sosteneva che, essendo disabile e avendo esposto lo speciale contrassegno per gli invalidi, non doveva pagare alcunchè nonostante avesse oarcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.
Il Giudice di Pace adito rigettava lâopposizione sostenendo che le persona invalidi non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento.
Il cittadino proponeva quindi ricorso per Cassazione sostenendo la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, ritenendo che per lâautovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui allâart. 12 D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per lâeliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili â ai sensi dellâart. 11, comma 5, D.P.R. n. 503/96 - la sosta è gratuita.
La Cassazione, con la sentenza in epigrafe ha ritenuto infondato il ricorso atteso che le argomentazioni sostenute dal ricorrente nopn trovano conforto in nessuna prescrizione normativa ma solamente in circolari della pubblica amministrazione che non hanno valore di norme di diritto.
Sostengono i giudici inoltre che gli artt. 188, comma 3, C.d.S. e 11, comma 1 D.P.R. n. 503/96 prevedono per i titolari del contrassegno lâesonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dallâautorità competente.
Lâobbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dallâart. 4, comma 4, lett. d) C.d.S. (per il quale lâente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli).
Né ha fondamento invocare lâesigenza di favorire la mobilità delle persona disabili. Dalla gratuità , infatti, della sosta deriverebbe un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità , la quale è favorita dalla concreta disponibilità del posto dove sostare. Sicchè anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi dellâart. 11, comma 5, D.P.R. n. 503/98 non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
domenica 31 gennaio 2010
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