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Indici della Rassegna

Titolo
ABBANDONO DEI RIFIUTI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 13 gennaio 2010, n. 84
Testo
La quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, reputa di poter accogliere l’appello proposto dal Comune di Presenzano avverso la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Napoli, n. 01291 del 2002; con il quale, detto tribunale ha accolto il ricorso proposto dall’ANAS rilevando come -nella specie- sia anzitutto mancato l’accertamento di una responsabilità da illecito in capo al destinatario nonché circa la sussistenza del susseguente obbligo di smaltimento, in relazione alle caratteristiche del bene e con riguardo alla sua estensione e alla sua difficile controllabilità.

La normativa
Ai sensi dell’art.14 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi sostituito dal d. lgs. N. 152 del 2006, art. 192, comma 3), ”…la corresponsione solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento o al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa “.

Il contenuto della Sentenza in esame:
. Le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato;
. sul proprietario grava un obbligo di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente;
. il requisito della colpa ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un efficace custodia e protezione dell’area.

Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
lunedì 15 febbraio 2010
 
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