Indici della Rassegna
Titolo
NOTIFICAZIONI EX ART. 140 C.P.C.
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte Costituzionale, Sentenza del 14 gennaio 2010 n. 3.
Riferimenti Normativi:
- Art. 140 del c.p.c.;
- Art. 8 della legge n. 890 del 1982
Testo
La Corte Costituzionale ha sottoposto ad esame la norma contenuta nellâart. 140 del c.p.c., con particolare riguardo alla questione attinente il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario. Il disposto in questione prevede che in caso di irreperibilità o di incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139, lâufficiale giudiziario depositi la copia dellâatto nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, affligga lâavviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta di abitazione o dellâufficio o dellâazienda del destinatario, dandogliene notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per effetto di giurisprudenza di legittimità pressoché costante si è sempre ritenuto che la suddetta notifica si debba ritenere perfezionata proprio con lâultimo incombente dellâufficiale giudiziario, e cioè con la spedizione della raccomandata.
Orbene, nellâattuale sistema normativo si è dunque verificata una discrasia, ai fini dellâindividuazione della data di perfezionamento della notifica per il destinatario, tra la disciplina legislativa della notificazione a mezzo posta, dettata dal novellato art. 8 della legge n. 890 del 1982 â dove le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio sono assicurate dalla previsione che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore â e la disciplina dellâart. 140 c.p.c., nella quale il diritto vivente, ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, dà rilievo, per esigenze di certezza, alla sola spedizione della raccomandata. Eâ evidente che la disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dellâatto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità , e per lâingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dallâart. 8 della L. 890/92. La Corte Costituzionale, pertanto, con la sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 ha dichiarato lâillegittimità costituzionale dellâart. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.
In caso contrario, infatti, si creerebbe una disparità , nellâesercizio del diritto di difesa, tra notificante e destinatario dellâatto. Il primo eviterebbe ogni decadenza a suo carico con la consegna dellâatto allâufficiale giudiziario, il destinatario, invece, soffrirebbe di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi comincerebbero a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dellâeffettiva conoscibilità dellâatto. Né la presunzione di conoscenza dellâatto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dallâart. 140 c.p.c. potrebbe ulteriormente giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone]
Data
lunedì 15 febbraio 2010
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