Indici della Rassegna
Titolo
NOTIFICA DELLâAPPELLO AL PROCURATORE, DOMICILIATARIO DELLA CONTROPARTE,
CHE HA TRASFERITO LA PROPRIA SEDE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 29 dicembre 2009 n. 8997.
Testo
Il Collegio con la sentenza in rassegna ha risolto con chiarezza la discussa questione processuale relativa alla notificazione dellâappello al domicilio del procuratore della controparte.
Nel caso di specie lâappellante, soccombente in primo grado, aveva tentato la notifica dellâatto di appello entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. La notifica dellâappello tuttavia non era andata a buon fine perché, nel frattempo, il procuratore dellâappellata, aveva trasferito altrove al propria sede. Rinnovata la notifica al corretto indirizzo, lâappellata ne aveva contestato la tardività , perché avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni, a nulla rilevando la sua costituzione in giudizio essendo semplicemente strumentale a sollevare lâeccezione in sede processuale.
Il Consiglio di Stato non ha accolto tale eccezione, valutando dirimente la circostanza che lâappellante non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito alla variazione di domicilio.
Su questo specifico aspetto, il Consiglio aveva già affermato che nel caso in cui la parte vittoriosa in primo grado non abbia provveduto a comunicare il nuovo domicilio, la notifica presso il precedente domicilio impedisce la decadenza ove lâimpugnazione sia nuovamente notificata presso il neo eletto domicilio del procuratore costituito, ancorché dopo la scadenza del termine breve. In assenza di questâulteriore iniziativa processuale, tuttavia, la prima notifica è però inesistente e la costituzione dellâappellato non vale a sanarla.
Con la decisione in esame, il Consiglio di Stato ha messo a punto le regole del âgalateo processualeâ affinché le parti instaurino correttamente il contraddittorio, premiando lâattività processuale dellâappellante, che rispondendo a criteri di buona fede e diligenza, evita che a suo danno possa essere opposta la tardività della notifica.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 febbraio 2010
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