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Indici della Rassegna

Titolo
NOTIFICA DELL’APPELLO AL PROCURATORE, DOMICILIATARIO DELLA CONTROPARTE, CHE HA TRASFERITO LA PROPRIA SEDE
Argomento
Notificazioni
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 29 dicembre 2009 n. 8997.
Testo
Il Collegio con la sentenza in rassegna ha risolto con chiarezza la discussa questione processuale relativa alla notificazione dell’appello al domicilio del procuratore della controparte.
Nel caso di specie l’appellante, soccombente in primo grado, aveva tentato la notifica dell’atto di appello entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado. La notifica dell’appello tuttavia non era andata a buon fine perché, nel frattempo, il procuratore dell’appellata, aveva trasferito altrove al propria sede. Rinnovata la notifica al corretto indirizzo, l’appellata ne aveva contestato la tardività, perché avvenuta oltre il termine breve di sessanta giorni, a nulla rilevando la sua costituzione in giudizio essendo semplicemente strumentale a sollevare l’eccezione in sede processuale.
Il Consiglio di Stato non ha accolto tale eccezione, valutando dirimente la circostanza che l’appellante non aveva ricevuto alcuna comunicazione in merito alla variazione di domicilio.
Su questo specifico aspetto, il Consiglio aveva già affermato che nel caso in cui la parte vittoriosa in primo grado non abbia provveduto a comunicare il nuovo domicilio, la notifica presso il precedente domicilio impedisce la decadenza ove l’impugnazione sia nuovamente notificata presso il neo eletto domicilio del procuratore costituito, ancorché dopo la scadenza del termine breve. In assenza di quest’ulteriore iniziativa processuale, tuttavia, la prima notifica è però inesistente e la costituzione dell’appellato non vale a sanarla.
Con la decisione in esame, il Consiglio di Stato ha messo a punto le regole del “galateo processuale” affinché le parti instaurino correttamente il contraddittorio, premiando l’attività processuale dell’appellante, che rispondendo a criteri di buona fede e diligenza, evita che a suo danno possa essere opposta la tardività della notifica.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 febbraio 2010
 
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