Indici della Rassegna
Titolo
Eâ ILLEGITTIMA LA DELIBERA CON CUI UN COMUNE HA DECISO LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE AREE CIMITERIALI
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali:
- Tar Emilia Romagna â Bologna, sezione I, sentenza 29 gennaio 2010 n. 460
Riferimenti normativi
- Articolo 113 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Articolo 23-bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112
Testo
Deve ritenersi illegittima per contrasto con il dettato normativo di cui allâart. 113 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e di cui allâart. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, la scelta operata da un Comune di esercitare nella forma dellâamministrazione diretta la gestione e manutenzione delle lampade votive allâinterno dei cimiteri comunali.
Ha ritenuto il giudice adito che il servizio pubblico di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, costituisce un servizio pubblico locale a rilevanza economica a fruizione individuale, richiedendo lâimpiego di capitali, mezzi, personale da destinare ad unâattività economica rilevante in quanto suscettibile, quanto meno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sullâassetto concorrenziale del mercato di settore.
Tanto si evincerebbe dal D.M. 31 dicembre 1983 che ricomprendeva tra i c.d. servizi pubblici a domanda individuale proprio quello di illuminazione votiva, e risulta oggi confermato dalla norma generale sancita dallâarticolo 172, comma 1 lett. e) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che impone di allegare al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i servizi locali, nonché per quelli a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 dicembre 2008 n. 6049).
A seguito dellâentrata in vigore dellâart. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, lâaffidamento mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, costituisce modalità ordinaria per la gestione dei servizi pubblici locali.
Solo in ipotesi eccezionali, e previo accertamento di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, che non permettano un efficace ed utile ricorso al mercato, lâaffidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dallâente locale, che abbia i requisiti richiesti dallâordinamento comunitario per la gestione cosiddetta âin houseâ e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dellâattività svolta dalla stessa con lâente o gli enti pubblici che la controllano.
Ma in tal caso lâente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad analisi del mercato, e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica, allâAutorità garante della concorrenza e del mercato per il parere di competenza, alla stregua di quanto previsto e disposto dalla norma di cui al comma 4 dellâart. 23 bis del D.Lgs 112/2008.
Il parere, necessitatamene preventivo allâadozione della deliberazione comunale di affidamento del servizio, deve essere reso dallâAutorità , nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo fissarsi nuovo termine per il completamento dellâistruttoria e rilascio del parere in caso di incompletezza delle informazioni trasmesse e richiesta di integrazione delle stesse. Per precipua disposizione normativa, decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
Autore
avvocato Francesca Manili
Data
lunedì 15 febbraio 2010
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