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Indici della Rassegna

Titolo
REVOCA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Lazio, Sez. II bis, Sent. 21 Gennaio 2010 n. 710 Riferimenti normativi: – D. Lgs. 267/2000
Testo
Il decreto legislativo n. 267/2000 identifica il presidente del consiglio comunale quale presidente di tutto il collegio, nella sua unità istituzionale, il cui compito principale è quello di garantire il corretto funzionamento dell’istituzione in quanto tale.
La sua elezione è espressione della fiducia dell’assemblea sull’eletto di essere garante dell’organo, non in funzione strumentale all’attuazione di un indirizzo politico, ma neutrale rispetto alle varie istanze quale che sia la parte che lo ha nominato.
Il testo unico enti locali conferisce allo statuto la possibilità di regolamentare la forma in cui i componenti del consiglio comunale possono proporre la questione del venir meno della fiducia nei confronti del presidente, rappresentando la mozione e l’eventuale approvazione, il modo attraverso il quale l’organo collegiale può sollevare il presidente dalla sua funzione in base ad una valutazione circa una serie di comportamenti che minano il suo ruolo di garante.
Qualora dalla condotta emergano elementi che mettono in evidenza il venir meno della sua neutralità, è legittima la richiesta di sfiducia soprattutto quando i comportamenti del presidente siano contrastanti con i doveri istituzionali, come nel caso di mancata convocazione del consiglio comunale entro venti giorni, qualora lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, così come regolamentato dall’art. 39 D. Lgs. 267/2000.
Il mancato rispetto di questo obbligo è espressione di un cattivo esercizio delle funzioni presidenziali che ostacola in concreto la funzione consiliare, facendo venir meno la fiducia nei confronti di colui che , per il suo ruolo, è tenuto a garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari.
L’elemento cardine sul quale si basa l’iniziativa consiliare nei riguardi del suo presidente è, quindi, legata alla circostanza che una serie di condotte politiche abbiano palesato un comportamento contrario con il ruolo istituzionale super partes del suo primo rappresentante legittimando un’iniziativa idonea a rimuoverlo dall’incarico.
Emerge in modo chiaro che l’unico aspetto da tenere in considerazione per poter sindacare la condotta presidenziale è la sua posizione di neutralità che non deve in alcun modo turbare il regolare svolgimento della seduta dell’organo.
La centralità e peculiarità del ruolo ricoperto fa sì che le valutazioni sul comportamento del presidente del consiglio comunale debbono essere sindacate in modo rigoroso, risultando, invece, illegittima una deliberazione con cui il presidente era stato revocato dall’incarico, quando, una sola volta e per ragioni di opportunità, si era allontanato dall’aula al momento di una votazione avendo sul punto argomentato delle riserve.
In questo caso il presidente si è comportato correttamente, in quanto in considerazione della sua posizione di neutralità, aveva indicato delle problematiche relative alla tematica trattata, non alterando comunque in nessun modo il regolare svolgimento della seduta, mantenendo inalterate quelle caratteristiche di neutralità ed imparzialità che tipizzano la carica di presidente dell’assemblea consiliare comunale.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
lunedì 15 febbraio 2010
 
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