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Indici della Rassegna

Titolo
AREE COMUNALI DI SOSTA A PAGAMENTO
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. III, sent. 19 gennaio 2010, n. 683
Testo
La Terza Sezione della S.C. ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, evidenziando di aver emesso, nel 2009, due decisioni di segno opposto sulle questioni relative alla qualificazione del contratto concluso dall’utente allorquando acceda per la sosta ad un’area destinata al parcheggio dal comune e data in concessione a terzi, all’incidenza che su tale qualificazione può avere la circostanza che il parcheggio sia stato istituito dal predetto ente nella supposizione di esercitare il potere di cui all’art. 7, lettera f) del CdS e all’assunzione, o meno, da parte del gestore, dell’obbligo di custodia.

La normativa
Ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) “ i Comuni possono stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del ministero dei lavori pubblici, di concerto con la presidenza del consiglio dei ministri- dipartimento per le aree urbane. “

Il contenuto della Sentenza in esame:
. Nella controversia cui si riferisce il ricorso viene in rilievo una vicenda che riguarda un parcheggio gestito dall’Azienda Trasporti Milanesi (ATM s.p.a.);
. qualificazione del contratto concluso dall’utente e incidenza che su di essa può avere l’essere stato istituito il parcheggio dal comune nella supposizione di esercitare il potere di cui alla suddetta norma del C.d.S.;
. questa Sezione in due distinte controversie che vedevano come parte proprio l’ATM, risulta avere assunto due decisioni di segno diametralmente opposte, la prima delle quali ha escluso l’assunzione da parte del gestore dell’obbligo di custodia, la seconda lo ha ammesso;
. le due decisioni sono in contrasto fra loro, anche nei percorsi argomentativi seguiti e particolarmente nell’individuazione della funzione che nel rapporto fra gestore ed utente deve assegnarsi alla previsione del codice della strada ed all’esercizio del potere amministrativo da parte del comune;

Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
lunedì 15 febbraio 2010
 
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