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Indici della Rassegna

Titolo
PER CONTESTRARE IL VERBALE NON E’ SEMPRE NECESSARIA LA QUERELA DI FALSO
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sez. II, sent. 4 dicembre 2009, n. 5676
Testo
Nel ricorso in esame il ricorrente assumeva di non aver commesso l'infrazione contestata, perchè nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava con il proprio veicolo in tutt'altro luogo.
Il Giudice di Pace adito rigettava il ricorso.
Il ricorrente proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè insufficiente motivazione. Sostiene la difesa che la sentenza impugnata non ha avvertito la differenza tra l'assunto di colui che, contestando il verbale, afferma che i verbalizzanti hanno coscientemente alterato il numero di targa del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione al Codice della Strada, e di colui che invece rileva, come aveva fatto l'esponente, che nella lettura della targa del veicolo i verbalizzanti erano caduti in errore.
Poiché, quindi, la nozione di falso comporta necessariamente il dolo, una querela di falso non è per nulla necessaria qualora si deduca semplicemente che l'infrazione contestata è frutto di un errore nella lettura della targa del veicolo.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà e difetto di motivazione, afferma che il Giudice di Pace adito non ha ritenuto di desumere nessun argomento a favore dell'esponente dall'atteggiamento totalmente passivo e negativo del Comune che si è astenuto dal depositare in cancelleria il rapporto di servizio con gli atti relativi all'accertamento.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione per cui è causa comportava una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento, ha rilevato che peraltro l'opposizione proposta dal ricorrente non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull'errore netto del verbalizzante nella lettura della targa".
In proposito la Suprema Corte ha passato al vaglio il principio secondo cui le dichiarazioni di un pubblico ufficiale contenute in un verbale fanno piena prova fino a querela di falso, confermando così la legittimità formale e sostanziale dell'accertamento e del provvedimento sanzionatorio.
Detto principio, secondo la Corte, non può essere condiviso in senso assoluto. L’esponente, con l'opposizione proposta, aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione. Non può - come ritenuto dal Giudice di Pace – assumere efficacia probatoria privilegiata il verbale sopra richiamato, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito.
La Suprema Corte, pertanto, avendo ritenuto che non fosse, nello specifico, necessario proporre querela di falso, ha ritenuto sufficienti le prove fornite in quanto idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 15 febbraio 2010
 
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