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NUOVE FASCE ORARIE DI REPERIBILITAâ PER I PUBBLICI DIPENDENTI IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA
Dal 4 febbraio 2010 data di entrata in vigore del D.P.C.M. del 18/12/2009, n. 206 vengono modificate le fasce orarie di reperibilità in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici e fissate secondo i seguenti orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, compresi i giorni non lavorativi e festivi. Salgono così a 7 le ore entro le quali possono essere effettuate le visite mediche di controllo. Sono invece esclusi dal rispetto delle fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, ne sono inoltre esclusi i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
GARA DâAPPALTO ED IMPRESE COLLEGATE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 25 gennaio 2009, n. 247
Eâ illegittimo, per difetto di istruttoria, il provvedimento con il quale si dispone lâesclusione dalla gara di alcune imprese e si applicano le sanzioni accessorie della segnalazione allâAutorità di Vigilanza sui contratti Pubblici ai fini dellâinserimento di annotazione nel casellario informatico e della escussione di polizze fideiussorie, per lâesistenza di una situazione di collegamento sostanziale tra le imprese stesse, nel caso in cui lâAmministrazione, prima dellâesclusione, non abbia attivato un sub-procedimento in contraddittorio con le imprese interessate al fine di accertare se le stesse si erano reciprocamente condizionate nella formulazione dellâofferta e risulti in tal modo acclarato che il collegamento, dimostrato a livello strutturale, abbia poi avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nellâambito della gara, con lâeffetto di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale.
GUIDA IN STATO DI EBREZZA ED OMICIDIO COLPOSO
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione Penale, sez. IV, sent. 28 gennaio 2010, n. 3559
Scatta il concorso di reati: la contravvenzione stradale di cui allâart. 186 C.d.S. (guida in stato di ebrezza) mom perde la sua autonomia di reato e, quindi, non risulta assorbita nel delitto di omicidio colposo aggravato ex art. 589, comma 2, c.p.
Data
lunedì 15 febbraio 2010
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