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Indici della Rassegna

Titolo
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2 febbraio 2010, n. 446
Testo
Il quesito sottoposto al Consiglio di Stato concerne l’applicabilità dei criteri della remunerazione e della proporzionalità alla Tosap.
Presupposto della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non è più la mera occupazione di qualsiasi natura del suolo appartenente agli enti locali, poiché, nella riconsiderazione organica della materia di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993 essa è graduata in base all’importanza delle aree, attraverso la suddivisione delle strade, spazi ed aree pubbliche in almeno due categorie (art. 42, comma 3) e determinata in relazione all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari (art. 42, comma 4), quindi, nell’evoluzione del tributo, sono entrati a comporne il presupposto i criteri della remunerazione e della proporzionalità, per ciò non appare più sostenibile che la Tosap sia connessa al mero utilizzo dello spazio pubblico e sia determinata in base ai soli principi della progressività e della capacità contributiva (art 23 e 52 Cost.) che regolano le entrate tributarie con la conseguenza che anche quando i comuni non abbiano optato per la trasformazione della tassa in canone, questi non possono né disporne l’aumento in maniera difforme dal criterio di proporzionalità nè farne gravare l’intero aumento su una sola categoria di soggetti, senza l’esplicazione delle specifiche ragioni del particolare aggravio derivante al comune dell’uso dei relativi spazi ed aree pubbliche da parte di costoro.

La soluzione accolta dal Consiglio di Stato (Sezione V, sent. 02.02.2010 n. 446).
La quinta Sezione del consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, reputa di poter accogliere l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullare il provvedimento impugnato in primo grado dal Signor Oporto e altri.

Il contenuto della Sentenza in esame:
. la Tosap non è una tassa, ma il corrispettivo di un servizio, istituito e disciplinato dalla legge in relazione alla concessione del suolo pubblico ai privati per un determinato utilizzo;
. il canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap) legittima i comuni e le province alla sua previsione, in via regolamentare, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
. il suo pagamento costituisce la controprestazione dell’uso, legittimo od abusivo, del bene comunale e dei servizi resi dal comune in favore dell’occupante, che esulano dal concetto di tributo in senso tecnico;
. i comuni che non abbiano optato per la trasformazione della tassa in canone non possono disporne l’aumento in maniera difforme dal criterio di proporzionalità;
. l’intero aumento non può gravare su una sola categoria di soggetti, (gli utenti dell’area mercatale) i quali risulterebbero quasi esclusivamente incisi dall’incremento tariffario.
Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
domenica 28 febbraio 2010
 
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