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Indici della Rassegna

Titolo
E’ ILLEGITTIMA LA FISSAZIONE, DA PARTE DEL SEGGIO DI GARA, DI PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ULTERIORI RISPETTO A QUELLI STABILITI DALLA LEX SPECIALIS
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sezione V, sent. 15 febbraio 2010 n. 810 Riferimenti normativi - Articolo 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163
Testo
Deve ritenersi illegittimo l’operato di una commissione di gara da aggiudicare, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che, con provvedimento adottato prima dell’espletamento della gara, ha effettivamente introdotto parametri di valutazione ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla lex specialis.
Il divieto deve ritenersi ancor più efficace e rigoroso dopo l’abrogazione, ad opera della disposizione di cui all’art. 1 del D. Lgs 11 settembre 2008 n. 152, della norma di cui all’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 23 del D. Lgs 163/2006.
La disposizione soppressa legittimava il potere delle commissione giudicatrice di fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, in via generale, i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione, il punteggio tra il minimo ed il massimo prestabiliti dal bando.
La pratica amministrativa, suffragata da giurisprudenza favorevole, aveva fatto derivare dalla prefata disposizione di cui all’articolo 83, comma 4, ultimo periodo, la possibilità, per la commissione di una gara di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di introdurre elementi di specificazione ed integrazione dei criteri generali di valutazione delle offerte, già indicati nel bando di gara o nelle lettere d’invito, oppure di fissare sottocriteri d’adattamento di tali criteri, o regole specifiche sulle modalità di valutazione.
Unico limite, nell’esercizio del potere, era dato dal rispetto di due ineludibili condizioni: l’una, puntualmente legiferata, che si provvedesse prima dell’apertura delle buste recanti le offerte, e l’altra, precipitato logico del necessario rispetto dei fondamentali principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza dell’azione amministrativa, che non si introducessero nuovi e diversi parametri di valutazione.
Già nel vigore della predetta disposizione, dunque, il giudice amministrativo aveva ritenuto legittimo il potere della commissione di gara di specificare in sub-criteri i punteggi da assegnare con i criteri principali prefissati dal bando, ovvero di integrare questi ultimi, ovvero ancora di fissare gli opportuni ed adeguati criteri per la modulazione del punteggio da assegnare ad ogni singolo elemento, nei limiti del punteggio massimo stabilito dalla lex specialis, sempre che il potere fosse esercitato nel rispetto del fondamentale ed imprescindibile limite costituito dal divieto di introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione.
Volendosi così escludere ogni, anche potenziale, possibilità per l’organismo tecnico di valutazione di plasmare i criteri adattandoli ai caratteri specifici delle offerte, conosciute o conoscibili, così da produrre un effetto potenzialmente premiale nei confronti di una o più imprese.
Autore
dell’Avv. Francesca Manili
Data
domenica 28 febbraio 2010
 
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