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Indici della Rassegna

Titolo
CLAUSOLE VESSATORIE E LORO INVALIDITÀ
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenza: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 2 febbraio 2010 n. 469 Riferimenti Normativo: - D.Lgs 231/2002 - direttiva n. 2000/35/CE (556)
Testo
1 - Secondo il nostro ordinamento le associazioni di categoria sono legittimate a proporre impugnativa (avanti al giudice amministrativo) avverso le clausole di bandi di gara che violino le disposizioni normative poste a garanzia dei diritti ed interessi dei partecipanti alla selezione.
La detta legittimazione è riconosciuta espressamente dall’ articolo 8 del D.Lgs. 231 del 2002 che prevede la capacità delle associazioni di categoria, in rappresentanza delle imprese piccole e medie, di richiedere al giudice competente di accertare l’iniquità di condizioni generali di contratto ai sensi dell’articolo 7, della citata disposizione rispetto a clausole concernenti la data del pagamento, di inibirne l’uso, chiedendo anche la adozione delle misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.
2 - Nello specifico si è ammesso il ricorso contro la clausole di bando che, in palese violazione della disposizione di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva n. 2000/35/CE (556) (lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), prevedevano tempistiche di pagamento dei SAL più favorevoli per la pubblica amministrazione, la decorrenza degli interessi moratori dal 180° giorno anziché dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento ed un saggio di interesse particolarmente basso e di molto inferiore a quello previsto dalla detta normativa.
Le richiamate disposizioni non sono infatti derogabili a vantaggio della stazione appaltante cui non è riconosciuto il potere di stabilire unilateralmente le conseguenze del proprio inadempimento contrattuale, né è data facoltà di subordinare la possibilità di partecipare alle gare alla accettazione di clausole aventi simili contenuti. La violazione delle disposizioni comunitarie è soggetta ad invalidità, per iniquità e vessatorietà.
Secondo il supremo Consesso le dette clausole sono nulle, concretandosi nell’ aperta violazione della disciplina di riequilibrio delle diverse posizioni di forza, cui la direttiva comunitaria è diretta a rafforzare.
Si è posta l’attenzione sulla circostanza che in assenza delle contestate clausole ritenute inique (ma che certamente non sono in sé ostative alla partecipazione alla gara) si sarebbe registrata una maggiore partecipazione rispetto a come effettivamente svoltasi, reputandosi le clausole impugnate come sostanzialmente dissuasive dell’adesione.
L’ azione di inibitoria instaurata ai sensi dell’articolo 8 non è azione ordinaria impugnatoria delle condizioni generali del bando, ma è azione di accertamento della grave ingiustizia delle dette clausole (per avere concreta finalità dissuasoria), azione diretta a prevenire e comunque impedire il danno derivante dall’esistenza di tali clausole e posto a tutela del diritto soggettivo del soggetto legittimato o comunque a tutela di interessi collettivi o di categoria.
L'intento del legislatore delegato è quello di estendere la tutela contro l'uso di clausole vessatorie o abusive, prevista dall'art. 1469-sexies c.c. per i consumatori, a soggetti che tali non sono ma che operano sul mercato appunto quali imprenditori.
Autore
dell’Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 28 febbraio 2010
 
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