Indici della Rassegna
Titolo
COLLEGAMENTO TRA IMPRESE ED OBBLIGO DI VERIFICA DELLâAVVENUTA INFLUENZA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, SEZ. VI, sent. 25 gennaio 2010 n. 247
Testo
Riprendendo la decisione della Corte di Giustizia, sez. IV, 19 maggio 2009, C-538/2007 si statuisce che il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che imponga un divieto assoluto a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d'appalto senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di tale gara.
La presunzione assoluta di incontestata influenza tra offerte di imprese collegate viola il principio di proporzionalità , non consentendo loro di poter dimostrare che di fatto non sussistono ingerenze o ipotesi di inquinamento della trasparenza e fatti che siano di turbativa della concorrenza tra gli offerenti.
Lâ accertamento dellâavvenuta influenza sul contenuto delle rispettive offerte depositate dalle imprese interessate nell'ambito di una stessa procedura di aggiudicazione pubblica impone un esame e una valutazione dei fatti da effettuarsi dalle amministrazioni aggiudicatrici.
La constatazione di un'influenza siffatta, in qualunque forma, è sufficiente per escludere tali imprese dalla procedura di cui trattasi. Per contro, la semplice constatazione dell'esistenza di un rapporto di controllo tra le imprese considerate non è sufficiente affinché l'amministrazione aggiudicatrice possa escludere automaticamente tali imprese dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, senza verificare se un tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di questa procedura.
Nel caso in esame non essendo risultato che lâamministrazione avesse attivato un sub-procedimento in contraddittorio con le imprese al fine di accertare che le stesse erano reciprocamente condizionate nella formulazione dellâofferta, è stato censurato il provvedeimnto della P.A.
Non risulta accertato, in altri termini, che il collegamento, dimostrato a livello strutturale, abbia poi avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nellâambito della gara, con lâeffetto di determinare la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale.
Autore
dellâAvv. M. T. Stringola
Data
domenica 28 febbraio 2010
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