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Indici della Rassegna

Titolo
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DIFESA GIURISDIZIONALE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Ord. 01 febbraio 2010 n. 524 Riferimenti normativi: - D. Lgs.163/2006
Testo
Il codice dei contratti pubblici, all’art. 13, esclude il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione per una eterogeneità di atti tra i quali qualsiasi informazione che costituisca segreto tecnico ed ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuare con regolamento.
Questa regola generale trova sofferenza all’interno del comma 6 del medesimo articolo, il quale prevede l’esercizio del diritto di accesso al concorrente in vista della difesa giurisdizionale dei propri interessi in seguito al procedimento di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta.
Questa regolamentazione mette in rilievo la necessità di contemperare due esigenze, la prima rappresentata dalla esigenza di evitare la divulgazione di elementi che costituiscono l’insieme delle conoscenze di una ditta espressione di segreti tecnici che, in quanto tali, debbono essere sottratti alla conoscenza altrui.
La seconda scaturisce dalla necessità di tutelare l’interesse dei richiedenti partecipanti alla gara ad avere cognizione della documentazione depositata dai concorrenti e verificare possibili irregolarità da far valere, eventualmente, innanzi agli organi competenti per tutelare un interesse giuridico.
In questo ultimo caso, il diritto di accesso può essere esercitato per la difesa della propria situazione giuridica nel limite in cui esso è necessario per la protezione dell’interesse leso.
Sulla base di questo contemperamento, sussiste, in capo alla partecipante, il diritto ad ottenere copia della documentazione avente ad oggetto le offerte tecniche formulate dalla società vincitrice, con l’avvertimento, per la stazione appaltante, di adottare tutti gli accorgimenti utili per evitare la divulgazione di eventuali segreti.
In questo modo, la stazione dovrà precludere l’ estrazione di copie e la presa visione di tutte quelle parti della documentazione contenente informazioni da tenere segrete, qualora la loro acquisizione non risulti utile per il richiedente per tutelare propri interessi.
E’ compito della stazione appaltante garantire alla società aggiudicatrice la mancata divulgazione di elementi che debbono rimanere segreti, poiché proprie delle sue conoscenze e dall’altro far esercitare ai partecipanti il loro diritto alla visione ed estrazione copie di quella documentazione che, poiché prodotta in una gara, non può essere sottratta alla conoscenza altrui.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
domenica 28 febbraio 2010
 
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