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Indici della Rassegna

Titolo
IN MANCANZA DEL CONCORSO PUBBLICO IL CONTRATTO DI P.U. E’ NULLO
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sent. 2 febbraio 2010 n. 463 Riferimenti normativi: - art. 2126 c.c.
Testo
L’art. 97 comma 3 della Costituzione prevede l’obbligo del superamento del concorso per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.
Il mancato rispetto di questa regola, al di fuori dei casi tassativamente previsti dal legislatore, implica la nullità del rapporto lavorativo.
In questo caso l’instaurazione del rapporto con la P.A. avente le caratteristiche del pubblico impiego, ma nullo per violazione delle norme imperative, il trattamento economico del privato è determinato in base all’art. 2126 codice civile, a mente del quale la nullità del contratto non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi da illiceità della causa o dell’oggetto.
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Ne consegue che avendo presente il rapporto di pubblico impiego, le prestazioni lavorative rese saranno egualmente retribuite in base allo stipendio gabellare mensile lordo rapportato alle funzioni esercitate, comprensivo della indennità integrativa e della tredicesima, oltre ogni altra indennità prevista.
Trattandosi di un rapporto di pubblico impiego nato in base all’art. 2126 c.c., il termine prescrizionale è quinquennale anche in costanza del rapporto, derivando questo principio da una norma e non da un atto amministrativo.
Ammettere la deroga alla regola della normale decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto, significherebbe, infatti, favorire accordi collusivi all’interno della pubblica amministrazione, a danno del pubblico erario e con pieno contrasto con il riferimento costituzionale del buon andamento.
Il termine prescrizionale decorre dal primo giorno in cui il diritto può essere fatto valere e coincide con i giorni di scadenza dei singoli periodi in cui si è articolato il rapporto in esame, non potendosi applicare la regola speciale per i rapporti non assistiti da stabilità reale.
A questa applicazione si oppongono due aspetti quello dalla matrice non contrattuale del diritto cui è preclusiva la circostanza che l’art. 2126 c.c. spiega gli effetti solo in riferimento al periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
La normativa codicistica con cui si stabilisce l’obbligo retributivo del datore nei rapporti lavorativi di fatto, non può prescindere dal concreto atteggiarsi dei rapporti giuridici a cui si sovrappone la volontà del legislatore, in questa ipotesi si è tenuto a calare l’art. 2126 c. c. nel contesto dei rapporti effettivamente instaurati.
Autore
Dott. Stefano Grasselli
Data
domenica 28 febbraio 2010
 
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