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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZA INGIUNZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 28 gennaio 2010, n. 1786
Testo
Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite della Cassazione concerne l’affermarsi del principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto. Sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto. Per tali motivi anche la mancata audizione del ricorrente da parte dell’Autorità amministrativa non comporta la nullità dell’ordinanza ingiunzione.

La normativa
Art 18 della legge 689/81 Ordinanza-ingiunzione. – “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima”. autorità.

Articolo 204 comma 2 del Codice della strada. “L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201 (3). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore”.

La soluzione accolta dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite ( S.U., Sezione I, sent. 28.01.2010 n. 1786).

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell’interessato in sede amministrativa,
le S.U. hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell’ordinanza ingiunzione. Inoltre, la Corte, nell’ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità dell’ordinanza ingiunzione.

Il contenuto della Sentenza in esame:

. Ai fini di esplicitare i presupposti su cui si fonda il sistema dell’irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni al Codice della strada, occorre precisare che l’amministrazione ha il compito di formare il titolo esecutivo onde provvedere alla riscossione del credito;
. il giudizio è sul rapporto giuridico di obbligazione sostanziale e non sull’atto;
. l’atto in questione non soggiace alle regole motivazionali né al rigore del rispetto assoluto dell’iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali.
Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
domenica 28 febbraio 2010
 
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