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Indici della Rassegna

Titolo
Sanzioni: la difficoltà di interpretazione della norma è giusto motivo per procedere ad una legittima deroga della sua applicazione
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 24 agosto 2004, n. 16751)
Testo

SANZIONI: LA DIFFICOLTÀ D’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA È GIUSTO MOTIVO PER PROCEDERE AD UNA LEGITTIMA DEROGA DELLA SUA APPLICAZIONE


Riferimenti giurisprudenziali:
- Corte di Cass., Sez. Trib., sent. 24 agosto 2004 n. 16751

Riferimenti normativi:
- D.Leg.vo 504/1992, artt. 2, 10
- L. 27.07.2000 n. 212



? La Norma

Ai sensi della norma dell’art. 2, lett. b) del D.Leg.vo 504/1992 l’area, ai fini dell’assoggettamento dell’imposta ICI, è da considerarsi edificabile se “utilizzabile a scopi edificatori secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero secondo le possibilità reali di edificazione, giusti i criteri per la definizione dell’indennità di esproprio.”



Si è ritenuto, comunque, che l’edificabilità discenda direttamente dal PRG seppur in carenza di piani attuativi, carenza che, di fatto, va ad influire negativamente sulla potenzialità edificatoria.


? La Giurisprudenza

Poiché per lungo tempo si è avuta poca chiarezza nella qualificazione del concetto di edificabilità dell’area ai fini espropriativi e, quindi, nella individuazione degli elementi necessari alla corretta qualificazione dei beni (alias possibilità effettive di edificazione), la Suprema Corte ha reputato poter applicare la disposizione dell’art. 10 della legge 212/2000 laddove “le condizioni di incertezza della portata della norma tributaria” siano tali da impedirne una corretta e veritiera applicazione, ovvero siano motivo di difficile intelligibilità.

Infatti, è “applicabile l’esimente in ordine all’omissione contributiva in base alla norma di cui all’art. 6, comma 2 del D.Leg.vo 472/1995” quando la difficoltà applicativa possa essere ritenuta giusto motivo vista l’incertezza della corretta qualificazione del bene e quindi della fondatezza




dell’assoggettamento a contributo".

Non può sottacersi, comunque, che sia, pur sempre, onere del destinatario del precetto la ricerca della interpretazione più vicina alla lettera ed alla "ratio" della legge.

? Il principio
Già in precedenza la Suprema Corte ( 29/09/2003 n. 14476) aveva riconosciuto il potere delle stesse Commissioni Tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce laddove “la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava, comunque, sul contribuente”.

Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
venerdì 03 dicembre 2004
 
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