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Titolo
Sanzioni: la difficoltà di interpretazione della norma è giusto motivo per procedere ad una legittima deroga della sua applicazione
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 24 agosto 2004, n. 16751)
Testo
SANZIONI: LA DIFFICOLTÃ DâINTERPRETAZIONE DELLA NORMA Ã GIUSTO MOTIVO PER PROCEDERE AD UNA LEGITTIMA DEROGA DELLA SUA APPLICAZIONE
Riferimenti giurisprudenziali:
- Corte di Cass., Sez. Trib., sent. 24 agosto 2004 n. 16751
Riferimenti normativi:
- D.Leg.vo 504/1992, artt. 2, 10
- L. 27.07.2000 n. 212
? La Norma
Ai sensi della norma dellâart. 2, lett. b) del D.Leg.vo 504/1992 lâarea, ai fini dellâassoggettamento dellâimposta ICI, è da considerarsi edificabile se âutilizzabile a scopi edificatori secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero secondo le possibilità reali di edificazione, giusti i criteri per la definizione dellâindennità di esproprio.â
Si è ritenuto, comunque, che lâedificabilità discenda direttamente dal PRG seppur in carenza di piani attuativi, carenza che, di fatto, va ad influire negativamente sulla potenzialità edificatoria.
? La Giurisprudenza
Poiché per lungo tempo si è avuta poca chiarezza nella qualificazione del concetto di edificabilità dellâarea ai fini espropriativi e, quindi, nella individuazione degli elementi necessari alla corretta qualificazione dei beni (alias possibilità effettive di edificazione), la Suprema Corte ha reputato poter applicare la disposizione dellâart. 10 della legge 212/2000 laddove âle condizioni di incertezza della portata della norma tributariaâ siano tali da impedirne una corretta e veritiera applicazione, ovvero siano motivo di difficile intelligibilità .
Infatti, è âapplicabile lâesimente in ordine allâomissione contributiva in base alla norma di cui allâart. 6, comma 2 del D.Leg.vo 472/1995â quando la difficoltà applicativa possa essere ritenuta giusto motivo vista lâincertezza della corretta qualificazione del bene e quindi della fondatezza
dellâassoggettamento a contributo".
Non può sottacersi, comunque, che sia, pur sempre, onere del destinatario del precetto la ricerca della interpretazione più vicina alla lettera ed alla "ratio" della legge.
? Il principio
Già in precedenza la Suprema Corte ( 29/09/2003 n. 14476) aveva riconosciuto il potere delle stesse Commissioni Tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce laddove âla disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava, comunque, sul contribuenteâ.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
venerdì 03 dicembre 2004
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