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Notizie in breve
Abstract
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Testo
ASSUNZIONE PUBBLICO IMPIEGO E CONCORSO PUBBLICO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 26 gennaio 2010 n. 294
Secondo principi di valenza costituzionale la modalità ordinaria per l’assunzione in una pubblica amministrazione è solo il concorso pubblico, disponendosi la nullità di diritto per ogni assunzione in deroga a tali disposizioni di norme primarie, escludendosi la possibilità di ogni intervento giustiziale che possa consentire il riconoscimento di un rapporto nullo.
Il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro trova applicazione nei confronti della Pubblica amministrazione solo quando questa svolga attività essenzialmente imprenditoriale, non dissimile da quella degli imprenditori privati e non anche quando agisce nell’esercizio delle sue funzioni, atteso che mai potrà imputarsi alla amministrazione pubblica un intervento costitutivo al di fuori del procedimento costituzionalmente garantito.

GARA D’APPALTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. DPR 445/2000
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 8 febbraio 2010 n°579
In una gara d’appalto in assenza di un modello predisposto dall’amministrazione appaltante, ai sensi dell’Art. 48 del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000 sulla documentazione amministrativa, la dichiarazione sostitutiva firmata dal partecipante alla gara risulta valida anche in mancanza dell’apposizione della clausola richiamata all’Art. 76 del D.P.R. n°445/2000 ossia il richiamo alle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione falsa o mendace. Così è stato disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n°579/2010, ribaltando in questo modo le motivazioni della sentenza emessa dal TAR Campania. Nel caso di specie, uno dei motivi che hanno portato l’amministrazione ad escludere dalla gara d’appalto l’impresa ricorrente è stata appunto la mancanza, nei certificati relativi all’attestazione SOA, della clausola inerente il richiamo alle sanzioni penali per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In questo caso infatti, secondo l’amministrazione, senza il richiamo citato l’atto non avrebbe avuto la stessa valenza probatoria e avrebbe quindi perso uno dei presupposti indispensabili per la partecipazione alla gara d’appalto. Il Consiglio di Stato non è dello stesso avviso, difatti sottolinea la non essenzialità di tale richiamo poiché nella circostanza in cui tale dichiarazione sostitutiva fosse mendace, la qualificazione come falso e le relative conseguenze penali opererebbero lo stesso, anche nel caso di mancato inserimento di tali clausole, in base al principio indicato dall’Art. 5 del Codice Penale, cioè nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale a meno che sia inevitabile.
In ogni caso, in assenza di un modulo predisposto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 48 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla documentazione amministrativa, la dichiarazione sostitutiva formata e presentata dal partecipante a una gara d’appalto senza la formalità della apposizione della clausola del richiamo dell’art. 76 non determina l’esclusione dalla gara in caso di omissione.
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Data
domenica 28 febbraio 2010
 
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