Indici della Rassegna
Titolo
LâAREA VINCOLATA A FINI PUBBLICISTICI NON Ã EDIFICABILE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 13 gennaio 2010
Riferimenti Normativi:
- Art. 39, d.lg. 6 giugno 2001 n. 327,
Testo
Dopo lâentrata in vigore dellâ art. 5 bis del D.L. 333/1992 ( come convertito in L. 359/1992), è stata introdotta la rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole ; la edificabilità discende solo dalla concreta destinazione attribuita ai terreni dalla disciplina urbanistica di talchè laddove la zona sia stata destinata e vincolata a sede di attività di carattere pubblicistico escludendo la possibilità alternativa od esclusiva del privato, non potrà mai pervenirsi ad una qualificazione edilizia dellâarea.
Si deve comunque far chiarezza che specularmente laddove le aree sia assoggetate a realizzazione di interventi edificatori privati, seppur a tipologia vincolata, va riconosciuta lâedificabilità dei terreni.
Il terreno ricadente in zona F2 (verde pubblico) dove è consentito lâintervento anche del privato per rendere attrezzato il detto verde, non è da assoggettato a vincolo soggetto a decadenza, ma è da intendersi espressione della potestà conformativa nellâambito dellâattività di pianificazione. Ne consegue che in tutte le ipotesi in cui la realizzazione delle opere per il godimento di un bene sia demandata allâiniziativa privata non può ricnoscersi svuotato il diritto di proprietà , potendo usufruirsi dellâimmobile secondo la naturale destinazione.
Ne consegue che la conformazione dellâuso della proprietà privata alla funzione sociale è espressione della potestà pubblica, non è soggetta decadenza per avere validità indeterminata nel tempo, contrariamente al vincolo espropriativo che costringendo lâutilitas della proprietà per influire negativamente sulla essenza (facoltà di esercizio del diritto) ne annulla il contenuto economico con conseguente risarcibilità della reiterazione del vincolo, dovendo la proprietà essere remunerata per le conseguenze correlata alla indisponibilità temporale.
Ma l'onere di provare "l'entità del danno effettivamente prodotto" ricade sul privato ed è condizione di ammissione della domanda e presupposto processuale necessario per poter agire innanzi al giudice competente (Corte d'appello).
Di contro, secondo lâorientamento del Supremo Consesso (in posizione contraria con alcuni giudice territoriali) lâomessa previsione dell'indennizzo non è vizio idoneo a determinare l'illegittimità del provvedimento di pianificazione.
Data
lunedì 15 marzo 2010
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