Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
L’AREA VINCOLATA A FINI PUBBLICISTICI NON È EDIFICABILE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. I, sent. 13 gennaio 2010 Riferimenti Normativi: - Art. 39, d.lg. 6 giugno 2001 n. 327,
Testo
Dopo l’entrata in vigore dell’ art. 5 bis del D.L. 333/1992 ( come convertito in L. 359/1992), è stata introdotta la rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole ; la edificabilità discende solo dalla concreta destinazione attribuita ai terreni dalla disciplina urbanistica di talchè laddove la zona sia stata destinata e vincolata a sede di attività di carattere pubblicistico escludendo la possibilità alternativa od esclusiva del privato, non potrà mai pervenirsi ad una qualificazione edilizia dell’area.
Si deve comunque far chiarezza che specularmente laddove le aree sia assoggetate a realizzazione di interventi edificatori privati, seppur a tipologia vincolata, va riconosciuta l’edificabilità dei terreni.
Il terreno ricadente in zona F2 (verde pubblico) dove è consentito l’intervento anche del privato per rendere attrezzato il detto verde, non è da assoggettato a vincolo soggetto a decadenza, ma è da intendersi espressione della potestà conformativa nell’ambito dell’attività di pianificazione. Ne consegue che in tutte le ipotesi in cui la realizzazione delle opere per il godimento di un bene sia demandata all’iniziativa privata non può ricnoscersi svuotato il diritto di proprietà, potendo usufruirsi dell’immobile secondo la naturale destinazione.
Ne consegue che la conformazione dell’uso della proprietà privata alla funzione sociale è espressione della potestà pubblica, non è soggetta decadenza per avere validità indeterminata nel tempo, contrariamente al vincolo espropriativo che costringendo l’utilitas della proprietà per influire negativamente sulla essenza (facoltà di esercizio del diritto) ne annulla il contenuto economico con conseguente risarcibilità della reiterazione del vincolo, dovendo la proprietà essere remunerata per le conseguenze correlata alla indisponibilità temporale.
Ma l'onere di provare "l'entità del danno effettivamente prodotto" ricade sul privato ed è condizione di ammissione della domanda e presupposto processuale necessario per poter agire innanzi al giudice competente (Corte d'appello).
Di contro, secondo l’orientamento del Supremo Consesso (in posizione contraria con alcuni giudice territoriali) l’omessa previsione dell'indennizzo non è vizio idoneo a determinare l'illegittimità del provvedimento di pianificazione.
Autore
Data
lunedì 15 marzo 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa