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Indici della Rassegna

Titolo
MANCATA ADOZIONE DEL DECRETO ESPROPRIATIVO
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, sentenza 19 gennaio 2010, n. 553
Testo
Il quesito sottoposto al Tar Sicilia concerne l’applicabilità dell’illecito ex art. 2043 c.c. all’ente che abbia tenuto una condotta illecita ( l’illegittimo spossessamento del bene a decorrere dal 12/12/2002) essendo mancata l’ adozione del decreto di espropriazione e conseguentemente avendo creato un danno al legittimo proprietario della cosa, consistente nella perdita della proprietà del bene.

La soluzione accolta dal Tar Sicilia, Palermo, (Sezione III, sent. 19.01.2010 n. 553).

Appare incontestato tra le parti e provato documentalmente in atti, che l’occupazione delle aree di cui trattasi non si sarebbe dovuta protrarre oltre la data del 12/12/2002, data entro la quale l’occupazione temporanea si sarebbe dovuta trasformare in permanente, mediante l’adozione del decreto di esproprio (v. determina n. 416 del 24/10/1997 e successivo verbale di immissione in possesso).
Segue da ciò che la condotta serbata dall’Amministrazione intimata, la quale ha omesso di adottate tempestivamente il decreto di esproprio, è illegittima.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, osserva innanzitutto il Collegio che anche tale domanda è fondata.
Ritiene pertanto il Collegio di dover accedere alla domanda formulata dal Comune resistente rispetto alla quale si è da ultimo allineata anche la difesa dei ricorrenti, disponendo che il risarcimento avvenga per equivalente, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.



LA NORMATIVA
L’art. 43, c. 3, d.p.r. n. 327/01 consente, al g.a. che abbia ritenuto fondato il ricorso volto ad ottenere l’annullamento di un provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ovvero volto alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, di disporre la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione, senza limiti di tempo, ove ciò sia chiesto dall’amministrazione che ne ha interesse o da chi utilizza il bene.

Il contenuto della Sentenza in esame:

. Alla luce delle considerazioni che precedono, va pertanto disposto che il Comune di Carini si attivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 d.lgs. n. 80/98, per risarcire il danno ai ricorrenti offrendo loro, entro novanta (90) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione, se anteriore della presente sentenza, una somma di denaro che, ai sensi del c. 6 dell’art. 43 d.p.r. n. 327/01, non potrà essere inferiore al valore di mercato del bene occupato (art. 37 e ss. del T.U. espropriazioni, come modificati
in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007), maggiorato di interessi moratori dal primo giorno in cui il terreno è stato occupato senza titolo (13/12/2002), sino a quello dell’effettivo soddisfo;
. Quanto alla pretesa responsabilità nei confronti del Comune di Carini dell’impresa CO.GE. (peraltro estranea al presente giudizio), ritiene il Collegio che essa esuli dalla controversia di cui trattasi, fermo restando che eventuali domande dell’Amministrazione comunale nei confronti del soggetto delegato per le procedure di esproprio potranno farsi valere autonomamente;
. Qualora le parti si accordino, il Comune di Carini, in quanto autorità che ha disposto l’occupazione dell’area, dovrà emanare l’atto di acquisizione dando atto dell’avvenuto risarcimento del danno e provvedendo alla trascrizione del decreto di acquisizione nei registri immobiliari (v. art. 43, c. 4, d.p.r. n. 327/01);
. Nell’ipotesi, invece, che non intervenga alcun accordo tra le parti, decorso il termine sopra indicato, i ricorrenti potranno chiedere a questo Tribunale l’esecuzione della presente sentenza, per l’adozione delle misure consequenziali, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta.
Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
lunedì 15 marzo 2010
 
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