Indici della Rassegna
Titolo
ESPROPRIAZIONI E CESSIONE VOLONTARIA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di stato, Sez. IV, sent. 13 gennaio 2010 n. 83
Riferimenti Normativi
- D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri)
Testo
Lâaccordo sull'ammontare dell'indennità di esproprio non è idoneo ad integrare il perfezionamento della cessione volontaria del bene; il passaggio della proprietà del bene dal privato alla pubblica amministrazione presuppone e richiede la conclusione del procedimento (amministrativo, o civilistico). Lâ accordo non ha valenza sostitutiva degli atti conclusivi e perde efficacia se il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio.
Non esistono motivi acchè il procedimento espropriativo non debba concretamente proseguire sino al suo completamento dando vita all'effetto traslativo della proprietà . Pertanto, se il procedimento non si conclude con lâemanazione del decreto di esproprio, viene meno l'efficacia dell'accordo amichevole sull'ammontare dell'indennità , non potendovi essere un'indennità di espropriazione se non c'è espropriazione.
La cessione volontaria è istituto che si inserisce nellâambito del procedimento espropriativo consentendosi la sostituzione dellâatto autoritativo con un atto di carattere negoziale a cui si applicano i principi civilistici che regolano la conclusione dei contratti.
Secondo la segnalata sentenza âla causa propria del contratto di "cessione volontaria" va ricondotta ad una forma alternativa di realizzazione del procedimento espropriativo, mediante l'utilizzazione di uno strumento privatistico, soggetto sotto alcuni aspetti a norme imperativeâ.
Di talchè è indubbio che se la cessione volontaria del terreno non risulti perfezionata mediante apposito atto di trasferimento della proprietà al privato è riconosciuta la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto ed alla pa. di adottare il provvedimento ablatorio.
La procedura espropriativa, pur costituendo lâespressione di un potere esercitato dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di interessi collettivi, non influisce sullâesito della controversia civilistica cha abbia lo stesso fine della realizzazione dellâopera pubblica.
I due procedimenti ed istituti di carattere amministrativo e civile seguono un autonomo corso, al termine dell'uno e dell'altro gli interessi privatistici trovano sicuramente soluzione anche per la possibilità della composizione con gli eventuali risarcimenti a carico della parte soccombente.
Autore
dellâAvv. M. T. Stringola
Data
lunedì 15 marzo 2010
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