Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
POTERE SINDACALE DI EMANARE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 16 febbraio 2010 n. 868. Riferimenti Normativi: - Artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.).
Testo
Per consolidata giurisprudenza il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.
Nel caso considerato, il Sindaco ha ritenuto un pericolo per l’incolumità pubblica gli inconvenienti igienico sanitari riscontrati dalla ASL, riferiti alla “mancanza di idonei sevizi igienici asserviti al pubblico in fila agli sportelli per il disbrigo di pratiche che richiedono prolungati tempi di attesa” nonché “motivi di ordine pubblico “la ressa degli utenti che in molti casi, per soddisfare impellenti necessità fisiologiche, sono costretti a lasciare il posto di fila faticosamente acquisito per accedere ai servizi igienici degli esercizi commerciali viciniori all’Ufficio postale”.
Deve, tuttavia, rilevarsi come né nel provvedimento sindacale, né nella nota della ASL – dove si parla di inconvenienti per la pubblica incolumità – siano indicate circostanze che, sotto il profilo igienico-sanitario, denotino un rischio per la pubblica incolumità, tali non potendosi considerare i meri disagi o inconvenienti derivanti all’utenza per l’assenza di servizi igienici.
Né l’obbligo imposto all’Ufficio postale di dotarsi di servizi igienici può essere considerato come legittimo rimedio attraverso cui ovviare ai disagi derivanti all’utenza dalle lunghe attese agli sportelli. Nessun evento eccezionale, sintomatico di un rischio per l’incolumità o l’ordine pubblici, o addirittura di una vera e propria emergenza sanitaria, è stato, per vero, indicato a giustificazione dell’ordinanza extra ordinem né nell’atto sindacale, né nel verbale ispettivo della ASL che ne costituisce l’antefatto. L’istruttoria in quell’occasione svolta ha infatti evidenziato solo l’alto grado di affollamento dell’Ufficio e le condizioni di estremo disagio dell’utenza, costretta a lunghe attese senza disporre di sufficienti posti a sedere e neanche di servizi igienici. Anche l’ordine impartito a Poste, consistente nell’attivare tutte le procedure utili affinché l’Ufficio postale sia dotato di almeno due servizi igienici per il pubblico, divisi per sesso, è espressamente rivolto ad “attenuare i disagi dell’utenza causati dalle lunghe attese agli sportelli postali” (problema questo fronteggiabile attraverso gli strumenti apprestati nell’ambito del rapporto tra concedente e concessionario del servizio postale e sollecitabili anche dall’Ente territoriale interessato), mentre nessun evento eccezionale, rischioso per l’incolumità pubblica e non diversamente fronteggiabile con gli ordinari strumenti amministrativi è stato indicato.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 marzo 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa