Indici della Rassegna
Titolo
POTERE SINDACALE DI EMANARE ORDINANZE
CONTINGIBILI ED URGENTI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 16 febbraio 2010 n. 868.
Riferimenti Normativi:
- Artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.).
Testo
Per consolidata giurisprudenza il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per lâincolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per lâadozione dellâordinanza extra ordinem è il pericolo per lâincolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nellâimposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.
Nel caso considerato, il Sindaco ha ritenuto un pericolo per lâincolumità pubblica gli inconvenienti igienico sanitari riscontrati dalla ASL, riferiti alla âmancanza di idonei sevizi igienici asserviti al pubblico in fila agli sportelli per il disbrigo di pratiche che richiedono prolungati tempi di attesaâ nonché âmotivi di ordine pubblico âla ressa degli utenti che in molti casi, per soddisfare impellenti necessità fisiologiche, sono costretti a lasciare il posto di fila faticosamente acquisito per accedere ai servizi igienici degli esercizi commerciali viciniori allâUfficio postaleâ.
Deve, tuttavia, rilevarsi come né nel provvedimento sindacale, né nella nota della ASL â dove si parla di inconvenienti per la pubblica incolumità â siano indicate circostanze che, sotto il profilo igienico-sanitario, denotino un rischio per la pubblica incolumità , tali non potendosi considerare i meri disagi o inconvenienti derivanti allâutenza per lâassenza di servizi igienici.
Né lâobbligo imposto allâUfficio postale di dotarsi di servizi igienici può essere considerato come legittimo rimedio attraverso cui ovviare ai disagi derivanti allâutenza dalle lunghe attese agli sportelli. Nessun evento eccezionale, sintomatico di un rischio per lâincolumità o lâordine pubblici, o addirittura di una vera e propria emergenza sanitaria, è stato, per vero, indicato a giustificazione dellâordinanza extra ordinem né nellâatto sindacale, né nel verbale ispettivo della ASL che ne costituisce lâantefatto. Lâistruttoria in quellâoccasione svolta ha infatti evidenziato solo lâalto grado di affollamento dellâUfficio e le condizioni di estremo disagio dellâutenza, costretta a lunghe attese senza disporre di sufficienti posti a sedere e neanche di servizi igienici. Anche lâordine impartito a Poste, consistente nellâattivare tutte le procedure utili affinché lâUfficio postale sia dotato di almeno due servizi igienici per il pubblico, divisi per sesso, è espressamente rivolto ad âattenuare i disagi dellâutenza causati dalle lunghe attese agli sportelli postaliâ (problema questo fronteggiabile attraverso gli strumenti apprestati nellâambito del rapporto tra concedente e concessionario del servizio postale e sollecitabili anche dallâEnte territoriale interessato), mentre nessun evento eccezionale, rischioso per lâincolumità pubblica e non diversamente fronteggiabile con gli ordinari strumenti amministrativi è stato indicato.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
lunedì 15 marzo 2010
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