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Indici della Rassegna

Titolo
COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI DI CONDONO EDILIZIO
Argomento
Enti locali
Abstract
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Testo
Il Comune non può procedere all’avviamento dei progetti senza aver preventivamente provveduto ad incrementare del 10% i diritti e gli oneri, così come richiesto dal comma 40 dell’art. 32 del D.Lgs. 269/2003.

L’art. 32 del Decreto legislativo n° 269/2003, comma 40, (convertito in legge dall’art. 1 Legge 24 novembre 2003 n. 326) prevede che “ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall’Amministrazione comunale un incremento dei diritti e oneri (previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi) fino ad un massimo del 10 per cento, da utilizzare con le modalità di cui all’art. 2 comma 48 della legge n. 662/1996. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario”.
Gli incentivi, cioè, sono assicurati attraverso la maggiorazione dei diritti di che l’interessato è tenuto a versare per ogni richiesta di sanatoria presentata.
La condizione, quindi, per poter remunerare il personale è strettamente connessa alla possibilità riconosciuta ai comuni di incrementare del 10% i diritti e gli oneri per la concessione in sanatoria.
Solo così si possono reperire le risorse finanziarie necessarie a remunerare il personale impegnato nei progetti senza attingere ai bilanci dell’ente.
(orientamento già condiviso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1110 dell’8 novembre 2005).
In sostanza, se il Comune non ha provveduto all’incremento del 10% dei diritti ed oneri, come richiesto dal predetto comma 40 dell’art. 32, non può procedere all’avviamento dei progetti finalizzati e, conseguentemente remunerare il personale.

Considerato, però, che i compensi incentivanti sono voci retributive la cui disciplina va individuata nell’ambito della disciplina normativa e sulla base della contrattazione collettiva, il Comune può, semmai, applicare la disposizione contrattuale di cui all’art,. 27 del CCNL 22 gennaio 2004, confermato dall’art. 5 del CCNL 31 luglio 2009, che prevede la possibilità di erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Autore
Marisa Galletti]
Data
mercoledì 31 marzo 2010
 
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