Indici della Rassegna
Titolo
COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTI DI CONDONO EDILIZIO
Testo
Il Comune non può procedere allâavviamento dei progetti senza aver preventivamente provveduto ad incrementare del 10% i diritti e gli oneri, così come richiesto dal comma 40 dellâart. 32 del D.Lgs. 269/2003.
Lâart. 32 del Decreto legislativo n° 269/2003, comma 40, (convertito in legge dallâart. 1 Legge 24 novembre 2003 n. 326) prevede che âai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dallâAmministrazione comunale un incremento dei diritti e oneri (previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi) fino ad un massimo del 10 per cento, da utilizzare con le modalità di cui allâart. 2 comma 48 della legge n. 662/1996. Per lâattività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre lâorario di lavoro ordinarioâ.
Gli incentivi, cioè, sono assicurati attraverso la maggiorazione dei diritti di che lâinteressato è tenuto a versare per ogni richiesta di sanatoria presentata.
La condizione, quindi, per poter remunerare il personale è strettamente connessa alla possibilità riconosciuta ai comuni di incrementare del 10% i diritti e gli oneri per la concessione in sanatoria.
Solo così si possono reperire le risorse finanziarie necessarie a remunerare il personale impegnato nei progetti senza attingere ai bilanci dellâente.
(orientamento già condiviso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1110 dellâ8 novembre 2005).
In sostanza, se il Comune non ha provveduto allâincremento del 10% dei diritti ed oneri, come richiesto dal predetto comma 40 dellâart. 32, non può procedere allâavviamento dei progetti finalizzati e, conseguentemente remunerare il personale.
Considerato, però, che i compensi incentivanti sono voci retributive la cui disciplina va individuata nellâambito della disciplina normativa e sulla base della contrattazione collettiva, il Comune può, semmai, applicare la disposizione contrattuale di cui allâart,. 27 del CCNL 22 gennaio 2004, confermato dallâart. 5 del CCNL 31 luglio 2009, che prevede la possibilità di erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Data
mercoledì 31 marzo 2010
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