Indici della Rassegna
Titolo
La produzione della fotocopia del documento d'identità del dichiarante costituisce elemento costitutivo dell'autocertificazione
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
(Tar Umbria, sent. 3 maggio 2004, n. 212)
Testo
A seguito di numerose lamentele e segnalazioni al Garante della Privacy, in merito al sempre più crescente utilizzo di apparecchiature - non conformi alla legge - per il rilievo di immagini e suoni relativi a persone identificabili, l'Autorità garante, appunto, è intervenuta con nuove regole in materia , sia per il settore pubblico, sia per il settore privato, al fine di assicurare un uso più congruo e ponderato della "videsorveglianza".
Principi generali per i Soggetti Pubblici
? I cittadini devono essere informati che transitano in aree sorvegliate.
? Gli impianti devono essere attivati solo quando altre misure (es. sistemi d'allarme, misure di protezione agli ingressi etc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.
? In caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o al massimo a 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad indagini.
? Possono essere effettuate attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un'amministrazione assolve funzioni in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per l'installazione di telecamere deve sussistere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti.
? E' consentito l'utilizzo di dette apparecchiature su alcuni mezzi pubblici di trasporto, nei luoghi di culto e sepoltura.
? Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare le aiuole, di depositare sacchetti dell'immondizia etc.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 14 maggio 2004
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