Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
NIENTE TRASFERIMENTO SE L’ASSISTENZA A FAMILIARE DISABILE NON È ESCLUSIVA E CONTINUATA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 5 febbario 2010 n° 545
Testo
E’ legittimo il rigetto di una domanda di trasferimento avanzata ex art. 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. da un dipendente pubblico, nel caso in cui difettino le due condizioni necessarie della “continuità” e della “esclusività” dell’assistenza in favore del parente disabile, e, in particolare, ove il dipendente all’atto della presentazione della domanda di trasferimento, non abbia tempestivamente fornito all’Amministrazione elementi idonei a dare contezza della impossibilità di assistenza al parente disabile da parte di altri familiari.

La norma di cui all’art. 33, comma 5, della legge 104/1992 è finalizzata, infatti, non al riavvicinamento del dipendente al nucleo familiare, bensì ad evitare che la persona inabile si trovi senza assistenza a causa della sede lavorativa della persona che in maniera continuativa già se ne occupa.
Questa la decisione del Consiglio di Stato, che, con la sentenza in epigrafe, conferma quanto già ampiamente sottolineato con precedenti decisioni giurisprudenziali (da ultimo sentenza TAR Lazio Roma - Sez. I Quater, 4 febbraio 2010 n. 1464) che, pur essendo stato eliminato dall’art. 19 della legge 8 marzo 2000 n. 53, il requisito originariamente previsto della “convivenza”, in base al successivo art. 20 della stessa legge, resta tuttavia fermo che il beneficio in questione spetta soltanto ai soggetti che prestano assistenza a parenti o affini entro il terzo grado “con continuità ed in via esclusiva”.
Da ciò scaturisce che, se da un lato l’assistenza effettiva e non solo di carattere morale deve già essere in atto, dall’altro solo la mancanza di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa, tenuti a qualsiasi titolo a prestare la necessaria assistenza, può legittimare il dipendente a chiedere il trasferimento. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2005 n. 5795).
Autore
Marisa Galletti
Data
mercoledì 31 marzo 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa