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Indici della Rassegna

Titolo
RIPARTO COMPETENZE TRA CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. V, sent. 02 marzo 2010 n. 1208 Riferimenti normativi: - D. Lgs. 267/2000 – L. 244/2007 – L. 241/1990
Testo
Il decreto legislativo 267/2000 nel regolamentare l’ordinamento degli enti locali, effettua una precisa ripartizione delle competenze tra i vari organi governativi. Minimi indispensabili
Al consiglio comunale sono riservati esclusivamente tutti gli atti elencati nell’art. 42 comma 2 del testo unico, al sindaco sono demandati i poteri cui all’art. 50 ed alla giunta residuano quelli non conferiti a nessuno degli altri due organi.
Questa residualità è sancita nell’art. 49 che al secondo comma espressamente recita “La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli altri organi……”
Questa competenza oltre ad essere residuale è generale, poiché, a differenza di quanto stabilito per gli altri organi, non esiste un’elencazione ristretta, collocandosi al suo interno tutto quello che sfugge alla competenza degli ulteriori poteri.
Poiché l’art. 42 comma 2 attribuisce al consiglio comunale l’adozione dei programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, la tassatività dei poteri conferiti esclude qualsiasi interpretazione estensiva della norma circa il riconoscimento al consiglio di altre potestà riconducili a quelle dell’art. 42.
Pertanto, qualsiasi atto, fuori da quelli indicati nel precedente articolo, sfuggono alla competenza consiliare, nel cui ambito non rientra procedere all’adozione del piano triennale di programmazione del fabbisogno del personale non potendolo assimilare a quello conferito per i lavori pubblici.
Nel caso di specie sussiste pienamente la competenza residuale della Giunta alla quale spetta l’adozione del piano del personale ed il cui atto di programmazione non è soggetto ad un limite temporale tassativo, onde il suo decorso non garantisce di ritenere consumato il potere.
La non perentorietà del termine è stata chiarita dalla circolare del dipartimento della funzione pubblica, pur se la medesima nota richiama l’attenzione sulla necessità di operare una tempestiva programmazione delle scelte assunzionali per garantire una razionale, oculata e corretta gestione delle risorse.
Trattandosi di un atto amministrativo a contenuto generale, esso sfugge, in base all’art. 13 L. 241/1990, alla partecipazione degli interessati al procedimento di formazione dell’atto.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
mercoledì 31 marzo 2010
 
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