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Indici della Rassegna

Titolo
LE AMMINISTRAZIONI LOCALI DEVONO PAGARE UN TRIBUTO PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI NELLE DISCARICHE E DEVONO FARLO A BREVE TERMINE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di giustizia europea, Sez. II,sent. 25 febbraio 2010 n. C- 172/08
Testo
L'art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.
Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un'amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì, conformemente all'art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile all'amministrazione locale interessata.

La soluzione accolta dalla Corte di Giustizia europea, Sez. II, 25/02/2010 n. C- 172/08 ( Sezione II, sent. 22/02/2010 n. C-172/08).

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la prima questione dev’essere risolta dichiarando che l’art. 10 della direttiva 1999/31 dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti. Sulla seconda questione, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, il rapporto tra il gestore di una discarica e l’amministrazione che vi depone rifiuti costituisce un contratto tra un’impresa e una pubblica amministrazione che comporta una prestazione di servizi a fronte di un corrispettivo e, conseguentemente, una transazione commerciale ai sensi dell’art. 2, punto 1, della direttiva 2000/35.

LA NORMATIVA
L’art. 10 della direttiva 1999/31 così dispone:
«Gli Stati membri adottano misure affinché tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio delle discariche, nonché, per quanto possibile, quelli connessi alla costituzione della garanzia finanziaria o del suo equivalente di cui all’articolo 8, lettera a), punto iv), e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti. Fatte salve le disposizioni della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente [GU L 158, pag. 56], gli Stati membri assicurano la trasparenza nella rilevazione e nell’uso delle informazioni necessarie in materia di costi».

Autore
Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
mercoledì 31 marzo 2010
 
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