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Indici della Rassegna

Titolo
MANSIONI SUPERIORI E DIRITTO ALLE RISPETTIVE DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 09 Marzo 2010 n. 1382. Riferimenti Normativi: - D.Lgs. n. 387 del 1998; - Art. 2041 del c.c..
Testo
La questione della retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci.
Ormai prevalente è l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo il quale per la retribuibilità occorrono non soltanto un’espressa previsione normativa ma anche un preventivo provvedimento di incarico e la disponibilità del relativo posto in organico.
Infatti, soltanto con l’art. 56 del D.Lgs. n. 29/93, nel testo sostituito dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80/98, è stata regolamentata ex novo la materia, attribuendo al lavoratore del settore pubblico le differenze retributive dovute per lo svolgimento delle mansioni superiori anche nel caso di assegnazione nulla per violazione delle condizioni prescritte, con la contestuale attribuzione al Dirigente che ha disposto l’incarico in caso di dolo o colpa grave. L’applicazione di tale disposizione, tuttavia, essendo stata rinviata finché non è intervenuto l’art. 15 del D.Lgs. n. 387/1998 non è applicabile alle situazioni esauritesi in data antecedente allo stesso.
Di diverso avviso, in senso favorevole al dipendente pubblico, è l’orientamento della Suprema Corte, che ha recentemente espresso il principio secondo il quale in materia di pubblico impiego l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto , in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Tale norma deve, quindi, trovare integrale applicazione pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all’attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.
Peraltro, pur in presenza di detto diverso indirizzo della Cassazione, favorevole a riconoscere natura retroattiva alla modifica di cui al D.Lgs. n. 387/98, il Consiglio di Stato non ritiene di doversi discostare dal suo pacifico orientamento, secondo cui il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento delle mansioni superiori può essere riconosciuto in via generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 387/98, in quanto detto decreto possiede evidente carattere innovativo rispetto alla normativa precedente e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse.
Né vale invocare da parte del dipendente l’applicazione del principio di cui all’art. 2041 c.c., assumendo che la P.A. avrebbe lucrato un giustificato arricchimento, in quanto tale arricchimento, per essere riconosciuto, dovrà postulare un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile e dimostrabile nel caso del pubblico dipendente che percepisca la retribuzione prevista per la qualifica rivestita.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 31 marzo 2010
 
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