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Indici della Rassegna

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Argomento
Notizie in breve
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Testo
RICORSI, PER LA MULTA DELLA POLIZIA SERVE L’AVVOCATURA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sez. II civ., sent. n. 15764/2009

Il giudice di pace che riceve un ricorso stradale contro una infrazione accertata da polizia e carabinieri non può limitarsi a chiamare in giudizio la locale prefettura o il comando accertatore ma deve notificare gli atti all’avvocatura dello Stato.
Diversamente il procedimento è nullo per mancata costituzione del contraddittorio.
Legittimato passivo in materia di multe stradali accertate dei corpi stradali di polizia è infatti il ministero dell’interno. In tal caso la notifica dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza deve essere effettuato presso l’avvocatura distrettuale dello stato.


TERMINI PER IL RILASCIO DEL BENE: LE ESIGENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA PREVALGONO SU QUELLE DEL PRIVATO

Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lombardia, Sez. IV, Milano, sent. 2 febbraio 2010, n. 238

“L’autorità comunale nel diffidare l’occupazione al rilascio del bene interessato dalla realizzazione di opera pubblica e nel fissare i termini di rilascio, non può farsi carico delle particolari necessità dell’azienda, a discapito della realizzazione di un’opera già dichiarata di pubblici utilità, indifferibile ed urgente”.

lEGITTIMAMENTE SI PUÒ ESPROPRIARE UNA SUPERFICIE INFERIORE A QUELLA OCCUPATA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Toscana, Sez. I, sent. 9 febbraio 2010, n. 227

Non sussiste un’inesattezza nella misurazione delle superfici da espropriare tale da comportare un’incertezza assoluta circa l’individuazione del bene oggetto di esproprio, bensì un legittimo restringimento della zona oggetto di esproprio, qualora la superficie espropriata risulti inferiore a quella occupata, a seguito dei frazionamenti e dell’esecuzione dell’opera.

NON INDENNIZZABILE IL PREGIUDIZIO ALL’ATTIVITÀ DI IMPRESA

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. I, sent. 28 gennaio 2010, n. 1901

L’indennità di espropriazione, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta. Ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, né all’azienda organizzata dall’imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda in sé considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi.
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Data
mercoledì 31 marzo 2010
 
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