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Indici della Rassegna

Titolo
STAZIONI RADIO-BASE PER TELEFONIA MOBILE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 31 Marzo 2010 n. 1481 Riferimenti Normativi: - Legge n. 36 del 2001.
Testo
Per la realizzazione di una stazione radio-base in “co-siting”, vale a dire in un sito ove è già esistente un traliccio ed altra stazione radio-base di diverso operatore telefonico, il Collegio ha osservato che non esiste alcuna norma, nella legge quadro n. 36 del 2001, che imponga la concentrazione delle antenne sugli impianti esistenti.
Se è vero, infatti, che, in linea di principio, il numero di pali o tralicci per le antenne deve essere tenuto il più basso possibile e che nuove antenne devono, ove possibile, essere integrate in strutture esistenti, è anche vero che nell’ambito degli insediamenti, in considerazione della necessaria maggiore capacità di rete, non si deve tendere in modo generalizzato alla concentrazione degli impianti ricetrasmittenti su pochi siti, cercando, per contro, di integrare gli impianti di antenne nelle infrastrutture e nelle zone edificabili in modo tale che la tutela della salute sia salvaguardata e l’immagine del luogo non compromessa. Il numero crescente di impianti e le frequenti modifiche agli stessi richiedono in questo caso metodi più flessibili di coordinamento. Pertanto sono da privilegiare le strutture pubbliche esistenti o da realizzare, particolarmente idonee per la loro altezza, luogo e utilizzo; le zone produttive sono da privilegiare rispetto alle zone abitative ed immobili provinciali o comunali sono da privilegiare rispetto a quelli privati. Sono, infine, da considerare zone più sensibili gli ospedali, scuole, asili, case di riposo, istituti di degenza e simili, mentre sono da evitare siti di particolare interesse architettonico ed artistico.
Tuttavia, il Collegio rileva poi come, con riferimento alla tutela della salute, alle Provincie ed ai Comuni non è consentito introdurre limiti di esposizione ai campi elettromagnetici più rigorosi rispetto a quelli statali o misure derogatorie ai predetti limiti fissati dallo Stato, ma la stessa legge-quadro autorizza gli stessi enti ad adottare misure volte a minimizzare l’esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici, a scopo precauzionale.
E nel caso di specie non viene interdetta l’installazione di nuovi impianti in un’intera zona omogenea, ma viene negato un singolo punto di trasmissione in co-siting, in quanto il sito si trova nelle immediate vicinanze di strutture scolastiche e nella stessa area sensibile operano già due altri gestori, all’evidente scopo di minimizzare l’esposizione della popolazione più giovane, così come consentito anche dalla legge-quadro statale.
Invero, nel caso di co-siting, studi epidemiologici suggeriscono un’associazione tra l’esposizione residenziale ai campi elettrici e magnetici di frequenze superiori a 50 Hz e leucemie infantili sicché è legittimo, in particolari situazioni, come quelle in cui sia esposta a rischio la popolazione infantile, l’esercizio del potere comunale di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettro-magnetici di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 aprile 2010
 
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